Credo utile approfondire...
Il link sull'associazione nazionale dei VV.FF volontari.con la norma di riferimento...
http://www2.comune.bologna.it/bologna/assnvfv/
La Normativa Nazionale dell'ordinamento
Circolare applicativa del nuovo regolamento
Presentiamo il testo della circolare applicativa del nuovo regolamento, uscito - per pura coincidenza - all'indomani delle ultime elezioni, certo in piena autonomia rispetto ad interessi sindacali (come dubitarne?) e nel pieno rispetto delle indicazioni degli enti locali e delle direttive comunitarie.
LEGGETELA BENE, PAROLA PER PAROLA !
Riteniamo che chiarisca esaurientemente i progetti della direzione nei riguardi della componente volontaria del CNN VVF.
Mentre comuni e regioni danno sempre più ampia disponibilità a costruire nuovi distaccamenti volontari, come parte della nostra amministrazione, ecco come la Direzione Generale concretizza finalmente il grande sostegno e sviluppo della componente tanto annunciato sulle pubbliche piazze e sui media (qualcuno ha detto smantellamento?)
Nel caso restino dubbi, siamo certi che ci verranno amabilmente e definitivamente tolti da quanto ancora succederà nei prossimi mesi in ogni distaccamento e in ciascuno dei nostri armadietti.
Se poi qualcuno sapesse che fine hanno fatto la dignità dei lavoratori, il riconoscimento di secoli di lavoro e sacrifici a favore della comunità, la definizione della parola "volontariato", la finalità di tutela della pubblica incolumità, il concetto di servizio pubblico al cittadino, è vivamente pregato di volercene dare notizia.
E perchè no, anche alla Direzione, che vediamo tanto interessata alle nostre opinioni e indicazioni (in fondo al testo ci sono numeri di fax).
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000 n.362.
Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
Div. Pers. Il Sez. V^
Prot.n. 051844/BIS
Roma, 23 MAGGIO 2001
Ai Sigg. Comandanti Provinciali
dei Vigili del fuoco
LORO SEDI
e, p.c. Al Sig. Ispettore Generale Capo
SEDE
A1 Sig. Dirigente del Servizio
Tecnico Centrale
SEDE
Al Sig. Comandante delle
Scuole Centrali Antincendi
00178 ROMA-CAPANNELLE
Al Sig. Direttore del Centro Studi
00178 ROMA-CAPANNELLE
Al Sig, Dirigente
del Servizio Sanitario V.F.
SEDE
Ai Sigg. Ispettori Regionali ed Interregionali VV.F.
LORO SEDI
Ai Sigg. Ispettori Aeroportuali e
Portuali dei V V.F.
LORO SEDI
All'Ufficio Coordinamento Affari Generali SEDE
OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000 n.362. Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
II regolamento di cui all'oggetto, entrato in vigore il 22 dicembre 2000, disciplina tra l'altro il reclutamento del personale volontario, prevedendo i requisiti che devono possedere gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari e gli aspiranti vigili volontari. rispettivamente. all'art. 5 e all'art.6.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL.. come già precisato con circolare ministeriale n. 50579/bis del 6 febbraio 2001, sulla necessità che, ai sensi dell'art.6. comma 3, del regolamento in parola, gli aspiranti vigili volontari a domanda indichino, nell'istanza di iscrizione. se intendano essere iscritti nell'elenco A. per prestare la propria attività per le esigenze operative del Comando Provinciale ovvero nell'elenco B per prestare la propria attività di norma presso i distaccamenti volontari o posti di vigilanza ovvero, previa disposizione del Comando Provinciale. anche fuori della circoscrizione territoriale di competenza. come si desume dal comma 2 dell'art. 17 del regolamento.
In proposito, si evidenzia che nell'elenco A sono iscritti d'ufficio coloro che hanno prestato servizio militare in qualità di vigili volontari ausiliari di leva e vi possono essere iscritti i cittadini che. avendo i requisiti. presentano domanda per tale iscrizione.
Nell'elenco B possono essere iscritti solo coloro che ne facciano espressa richiesta.
Va chiarito. d'altro canto. che anche coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco B, ma in tal caso devono essere cancellati dall'elenco A. Infatti. Part. 6. comma 4. prevede espressamente che "i vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facoltà di optare per l'iscrizione nell'elenco B".
Si precisa che i vigili volontari ex ausiliari di leva rimangono iscritti in tale qualità sia nell'elenco A, sia nell'elenco B fino al compimento dei 45 anni e che da tale data devono essere cancellati d'ufficio. ai sensi dell'art. 12. primo comma, della legge 996,'70.
Peraltro. gli stessi hanno la possibilità di presentare la domanda di iscrizione, quali vigili volontari. nell'elenco A o nell'elenco B. entro 6 mesi dalla avvenuta suindicata cancellazione, conservando l'anzianità conseguita.
Alle qualifiche di capo squadra volontario e capo reparto volontario si accede solo dalla qualifica di vigile volontario. esclusivamente per gli iscritti nell'elenco B.
Si soggiunge che i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere iscritti solo nell'elenco B, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a).
SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI
In relazione ai requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti vigili volontari, si evidenzia che le specializzazioni di mestiere ritenute attinenti al servizio d'istituto - di cui af'ar16, comma I, lettera c), del D.P.R. in parola sono da individuare in quelle indicate nell'allegata tabella A.
II possesso delle specializzazioni professionali può essere comprovato mediante la produzione di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in ingegneria, architettura. fisica, chimica, geologia; diplomi di perito tecnico o geometra. diploma di qualifica professionale; attestato di idoneità conseguita al termine di un corso di qualificazione professionale e rilasciato da pubbliche amministrazioni: dichiarazioni rilasciate da datori di lavoro presso i quali si opera o si è operato.
Per quanto concerne l'iscrizione con la qualifica di autista, poiché il possesso della patente di primo grado costituisce un requisito di base ai sensi dell'ar16, comma I, lettera d). è necessario che venga comprovato il possesso della patente di secondo grado o superiori (patente civile C, GE, C-K, D, D-E o corrispondenti patenti militari o ministeriali). Sono ritenute valide le abilitazioni alla manovra di macchine impiegate per sollevamento e,'o trasporto interno di manufatti e/o materiali, nonché gli attestati rilasciati dai datori di lavoro presso i quali l'aspirante opera o ha operato quale autista.
IDONEI TA' PSICO-FISICA E ATTITUDINALE
Per quanto concerne il possesso del requisito dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, di cui all'art.5, comma I, lettera d). ed all'art. 6. comma I. lettera e), da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I , allegata al regolamento in argomento. si precisa che, a seguito
dell'emanazione da parte del Servizio Sanitario V. F. della lettera circolare n. 2744/5635 del 3 luglio 2000. recante disposizioni in materia di sicurezza del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. l'accertamento preventivo e periodico di tale requisito deve essere effettuato esclusivamente attraverso visite mediche alle quali deve essere sottoposto l'aspirante interessato, secondo le modalità di cui al protocollo sanitario richiamato nella lettera circolare del predetto Servizio Sanitario V.F. n. 4237'5635 del 13 dicembre 1999.
AI termine dei predetti accertamenti sanitari. il medico del Comando dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione che attesti il possesso della prescritta idoneità psicofisica ed attitudinale.
INCOMPATIBILITÀ
A seguito dell'entrata in vigore del DY.R. 28.12.2000, nA45, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. si ritiene necessario procedere alle opportune integrazioni alle disposizioni impartite con precedente lettera circolare n. 54176 del 22.04.1998 concernente il procedimento di iscrizione a domanda.
Gli aspiranti interessati potranno pertanto dichiarare, contestualmente all'istanza di iscrizione. il possesso dei prescritti requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva
Si richiama in particolar modo l'attenzione delle SSFL. sulla dichiarazione da rendere, da parte dell'aspirante interessato, ai sensi dell'art.8 , comma 1, lettere a), b) c) del D.P.R. 362/2000, circa la non appartenenza né al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, né al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica.
A tal proposito. si precisa che non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario coloro che svolgono servizio nella polizia municipale, in quanto essi esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. ai sensi della legge 7 marzo 1986, n.65 "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale".
Si evidenzia altresì l'assoluto divieto di iscrizione negli elenchi del personale volontario da parte di coloro che prestino servizio, a qualsiasi titolo, presso società, imprese o studi professionali che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendio che, in generale, svolgano una attività lavorativa, anche autonoma, che possa consentire ad essi di trarre vantaggio dall'appartenenza al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
AI riguardo, si precisa che d personale volontario già iscritto negli elenchi dovrà rappresentare al competente Comando l'eventuale sopravvenuta incompatibilità di cui al citato art.8, ai fini della
provvedimenti di cancellazione dagli elenchi ai sensi delf:nt.19, comma 1, lettera h) del regolamento.
I Comandanti provinciali potranno comunque, ove necessario, esperire accertamenti intesi a verificare la sussistenza di detta incompatibilità, sia per il personale già iscritto negli elenchi che per coloro che presentino domanda d'iscrizione.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda, deve essere presentata al Comando Provinciale di residenza secondo gli allegati modelli 1 e 2 rispettivamente per l'iscrizione del funzionario tecnico antincendi volontario e del vigile volontario. Detti modelli recano la dichiarazione sostitutiva. sottoscritta dall'interessato, in sostituzione dei rispettivi certificati. per comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
Tale domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto a riceverla, oppure firmata, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
L'interessato contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà altresì sottoscrivere la dichiarazione concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675.
ADEMPIMENTI DEL COMANDO
a) Il Comando, ricevuta la domanda, come già detto, dovrà invitare l'interessato a sottoscriverla (se non presentata già sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità).
b) Analogamente al punto a) il Comando dovrà invitare gli interessati a sottoscrivere, in calce alla domanda di iscrizione, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ex art. 10 della legge 31.12.1996. n.675.
La predetta domanda dovrà essere corredata:
1. della dichiarazione della prescritta idoneità psico-fisica ed attitudinale. redatta, come già
detto, dal medico del Comando sulla base degli accertamenti cui l'interessato è stato
sottoposto da parte degli organi sanitari competenti.
2. dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti relativi agli aspiranti
medesimi. che dovranno essere acquisiti d'ufficio a cura del Comando Provinciale in conformità alle direttive già impartite a questa Direzione, a ultimo. con a lettera circolare n.54176 del 22.04.1998.
La domanda dovrà infine essere trasmessa, unitamente a tutti gli allegati. per gli adempimenti di competenza, a questa Direzione Generale Servizio del Personale- Divisione Personale II Sezione V.
ORGANICO DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO
Per l'iscrizione nell'elenco A non esiste un limite numerico, mentre per l'elenco B Part. 4 del regolamento fissa un contingente minimo di personale volontario per ogni distaccamento.
Al riguardo, va precisato che il distaccamento volontario può funzionare anche in assenza di una o più delle unità di personale volontario qualificato, ad esclusione del numero minimo dei vigili volontari.
In tal caso il vigile volontario con maggiore anzianità di servizio, che in pratica ha svolto il maggior numero di interventi di soccorso, assume il compito di capo partenza.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di vigili volontari il distaccamento diviene un posto di vigilanza.
CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma I. del regolamento, va precisato che il corso di formazione, che deve avere inizio entro il termine di 90 giorni dalla data di iscrizione, ha la durata di 120 ore non necessariamente in un'unica soluzione - e può svolgersi anche a livello regionale. in una sede o contemporaneamente in più sedi.
Per il personale volontario iscritto nell'elenco A i periodi di cinque ore mensili relativi al corso di addestramento di cui all'art. 10. comma I, possono essere cumulati e svolti in periodi diversi durante l'anno solare. Detti periodi non sono considerati richiami in servizio ai fini del computo dei 160 giorni, di richiamo, né ai fini retributivi, e possono essere svolti in occasione del richiamo in servizio.
1 periodi di addestramento del personale volontario iscritto nell'elenco B si svolgono sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento in relazione alla organizzazione e alla puntuale osservanza di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento.
A tal fine il capo distaccamento. sulla base delle direttive impartite dal Comandante provinciale, predispone la programmazione concernente i periodi di addestramento e la partecipazione del personale interessato, appresta le risorse tecniche necessarie e riferisce puntualmente al Comandante sullo svolgimento dell'addestramento e sulle difficoltà incontrate.
In ogni caso il Comandante Provinciale. unico responsabile dell'organizzazione del Comando, è tenuto direttamente, o attraverso personale delegato, ad intervenire sullo svolgimento dell'addestramento, al fine di assicurarne la regolarità, nonché di fornire la più ampia collaborazione tecnica in materia di formazione.
MODALITÀ' DI IMPIEGO DEL PERSONALE VOLONTARIO
I criteri di richiamo del personale volontario iscritto nell'elenco A, stabiliti dal comma l dell'art, 17 del regolamento, possono essere integrati in relazione alle esigenze locali di ciascun Comando Provinciale. di concerto con le Organizzazioni Sindacali, dandone comunicazione a questo Ministero.
In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 del regolamento si precisa quanto segue,
l personale del distaccamento volontario interviene nella circoscrizione territoriale di competenza prevista dal decreto istitutivo del distaccamento o determinata dal Comando di pertinenza ovvero tramite accordo tra i Comandi in caso di localizzazione interprovinciale.
Va poi chiarito che - poiché la responsabilità dei servizi di soccorso nell'ambito della provincia spetta al Comandante provinciale, come già evidenziato con la Circolare n° 53978/bis del 23 novembre 2000 di questa Direzione Generale - l'autonomia prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 17 del regolamento si intende riferita esclusivamente alla capacità operativa della squadra di intervento. Quest'ultima infatti, costituita da solo personale volontario. può svolgere in autosufficienza operativa, se la gravità dell'intervento lo consente, le relative operazioni di soccorso, informandone tempestivamente e costantemente la sala operativa del Comando, allo scopo di consentire che possa essere disposto, qualora necessario. l'eventuale concorso di altro personale.
Il personale volontario dell'elenco A può essere impiegato solo se inserito in squadre costituite e dirette da personale permanente e può essere richiamato in servizio nei casi previsti dall'art. 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni.
Il personale volontario dell'elenco B - come già detto presta di norma la propria attività presso il distaccamento volontario e. su disposizione del Comandante Provinciale. anche al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza ove necessario in relazione alle esigenze di servizio connesse al soccorso tecnico urgente.
L'attivazione della squadra del distaccamento volontario deve avvenire esclusivamente su impulso della Sala Operativa del Comando. unica struttura provinciale deputata dal Comandante alla direzione. coordinamento e controllo del dispositivo di intervento in occasione di qualsiasi occorrenza. anche nel caso che la richiesta di soccorso pervenga direttamente al distaccamento volontario il cui responsabile deve avvisare la sala operativa del Comando per le conseguenti istruzioni sul procedere e per richiedere il numero progressivo della scheda di intervento.
Ciò in ossequio all'istituzione del 115, unico numero telefonico di emergenza su tutto il territorio nazionale. Ve consegue, quindi. che anche nei casi in cui le richieste pervengano direttamente al distaccamento volontario, rimane sempre l'obbligo per l'operatore di turno di avvertire la Centrale Operativa del Comando Provinciale, prima di dar luogo all'intervento.
A tal proposito i Sigg. Comandanti sono pregati di svolgere ampia campagna di informazione diretta ad evitare disorientamento nell'opinione pubblica, eliminando qualsiasi forma di pubblicità, che non sia quella indirizzata a convogliare tutte le richieste di soccorso sul numero 115.
In relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 17 del regolamento il funzionario tecnico volontario ha competenza solo per la componente volontaria. Egli è autorizzato dalla Sala Operativa a recarsi in autonomia e cioè direttamente sul luogo di intervento, qualora il responsabile della squadra dei volontari ne abbia fatto richiesta. per assumere la direzione tecnica della squadra volontaria, informando tempestivamente e costantemente la Sala Operativa del Comando, sempre che non sia presente un funzionario permanente al quale spetta la responsabilità complessiva dell'intervento.
Qualora dovesse verificarsi il caso di interventi congiunti da parte di personale permanente e Volontario e fuor di dubbio che la direzione delle operazioni di soccorso faranno capo alla componente permanente.
I Sigg. Comandanti Provinciali, tenendo conto la componente volontaria è ormai da considerarsi parte integrante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovranno adoperarsi affinché i rapporti tra personale permanente e volontario siano sempre improntati alla massima collaborazione nell'ottica del raggiungimento dei migliori risultati, ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione. A tal fine particolare attenzione deve essere data alle attività di aggiornamento professionale che il Comando deve assicurare nei confronti della componente volontaria.
I Sigg. Ispettori Regionali ed Interregionali, nell'ambito dei propri compiti, avranno cura di verificare e di vigilare che il contenuto della presente circolare venga illustrato fedelmente, con l'unico scopo di rafforzare i vincoli di una collaborazione di cui oggi si sente sempre più l'esigenza.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione per ricevuta ed adempimento anche a mezzo telefax (0646529119-0646529377).
IL DIRETTORE GENERALE
(Berardino)
SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI
AL SERVIZIO D'ISTITUTO*
Autista
Idraulico
Elettricista
Meccanico
Muratore
Carrozziere
Carpentiere
Motorista Navale
Elettrauto
Specialista di elicotteri
Padroni di barca
Pilota di elicottero
Operatore subacqueo
Radioriparatore
* L'elencazione delle predette specializzazioni professionali non è tassativa nel senso che, costituiscono validi requisiti di accesso anche quelle specializzazioni comunque riconducibili al servizio d'istituto .
Hai domande, richieste, proposte o saluti? mandaci un messaggio, scrivi
assnvfv@iperbole.bologna.it
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari via Mazzini, 44 - 10123 TORINO - Fax.011/812.6721
In collaborazione con i Servizi di Comunicazione e Relazioni con i Cittadini del Comune di Bologna cic@comune.bologna.it
Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 1998 by Marco Cocchi © Copyright 1998
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