«Ci vogliono sfrattare»

«Ci vogliono sfrattare» MARZAMEMI - “Ci vogliono sfrattare da Marzamemi e non ci considerano più pachinesi”. È questo il commento più diffuso di alcuni residenti di Marzamemi che hanno ricevuto una lettera da parte del comune di Pachino con la quale si comunica che le abitazioni della frazione dove i destinatari della comunicazione risultano residenti appartengono al catasto fabbricati del comune di Noto per cui è necessario “rendere, -così come si legge testualmente- le prescritte dichiarazioni di emigrazione presso l'ufficiale di anagrafe del comune di Noto”. In altre parole quei cittadini residenti nella parte della frazione di Marzamemi (non già nelle contrade vicine ma proprio all'interno del borgo Marinaro) che ricade in territorio di Noto, ma che ad oggi hanno da sempre avuto la loro residenza a Marzamemi frazione di Pachino, ora sono costretti a trasmigrare, armi e bagagli (almeno dal punto di vista della residenza) nel comune di Noto. La base dell'anomalia sta nel fatto che la frazione di Marzamemi di fatto è tagliata in due ed a fare da confine è la via Bianchi, proprio nel centro dell'abitato. Fino ad oggi però coloro che risiedevano a Marzamemi sono sempre stati considerati pachinesi, hanno avuto diritto di voto a Pachino, sono stati iscritti agli uffici anagrafici di Pachino ed hanno pagato i servizi allo stesso. Da qualche giorno però il comune pachinese ha deciso di sanare questa anomalia, invitando una parte di cittadini “marzamaroti” ad assumere cittadinanza netina.

Un provvedimento che proprio non va giù ai cittadini che si sentono quasi sfrattati della loro cittadinanza pachinese ed evidenziano tutte le contraddizioni del provvedimento posto in essere nei loro confronti. “Io sono nato a Marzamemi in via Giardina, -ha affermato Gaetano Caldarella, uno dei destinatari dello sfratto di cittadinanza- e dai certificati anagrafici risulto nato a Pachino. Ora di punto in bianco rinascerò a Noto? Mi dovranno cambiare persino il codice fiscale!” Come lui anche altri, come ad esempio Gianluigi Porzio che mostra la carta di identità regolarmente rilasciata dal comune di Pachino e con la scritta residente a Pachino (che ben presto potrebbe diventare residente a Noto. C'è poi chi evidenzia come persino il seggio elettorale di Marzamemi o il presidio di polizia municipale della frazione fatto in estate si trovi in territorio del comune di Noto. Per tutti il timore di doversi confrontare con la burocrazia netina ad oltre 25 chilometri anche per ottenere un semplice certificato, e da ciò e da parte di tutti un no secco alle modifiche d'ufficio della loro residenza. “Ci opporremo con tutte le nostre forze, -ha dichiarato Pasquale Aliffi presidente del comitato Pro Marzamemi- e non accetteremo di rinunciare alla nostra identità. Il provvedimento del comune formalmente è corretto, ma cambiare in corsa significa calpestare i diritti dei cittadini”. Intanto c'è già chi ha pagato le prime conseguenze. Il rilascio del divieto di sosta per un passo carrabile all'interno di Marzamemi è stato negato da Pachino perché il garage ricade nella parte della frazione retina.

Salvatore Marziano
Fonte: LaSicilia.it il 12-10-2007 - Categoria: Cronaca

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La Zavorra è quella che si butta per restare più leggeri. E questa gente è stata trattata come Zavorra.
Di seguito potrete leggere la bozza della lettera che i destinatari del provvedimento firmeranno assieme ed invieranno al Sindaco e per conoscenza al Prefetto.

Al Dott. Giuseppe Campisi
Sig. Sindaco del Comune di
96018 = PACHINO
e, per conoscenza:

All’Eccellenza Sig. Prefetto di
96100 = SIRACUSA

Al Dott. Mario Scirè
Responsabile del XII Settore
Servizi Demografici del Comune di
96018 = PACHINO


Riferimento lettere di Codesto Comune pervenute a 29 famiglie di Marzamemi le cui abitazioni risultano appartenere al catasto fabbricati tenere del Comune di Noto (SR).

Con le lettere in riferimento Codesto Comune ha richiesto di regolarizzare la nostra posizione, imponendo a tutti di rendere le dichiarazioni di emigrazione presso il Comune di Noto nel cui territorio ricadono le nostre abitazioni.
I cittadini firmatari della presente, tutti colpiti da tale provvedimento, rendono noto in quanto segue varie contraddizioni ed anomalie:
1) la borgata di Marzamemi sin dalla nascita (inizi del 1700) è stata sempre frazione di Pachino ed i propri residenti tutti sono stati da sempre ritenuti anagraficamente cittadini di Pachino sia sui documenti di nascita che su quelli di identità e residenza. Tutto ciò sebbene era da sempre risaputo che parte della borgata era ricadente nel territorio del Comune Netino;
2) i firmatari pagano le tasse di ICI ed urbanizzazione al Comune di Noto e per il resto ricevono servizi che pagano regolarmente a Codesto Comune di Pachino (acqua, fognatura, igiene urbana);
3) i firmatari versano, tramite i loro datori di lavoro, l’addizionale comunale IRPEF nelle casse di Codesto Comune;
4) con la eventuale richiesta di trasferire la residenza di tutti noi nel Comune di Noto si mette a grave rischio per i residenti la possibilità di esprimere il loro voto come normali cittadini italiani, quando chiamati a farlo e viste le difficoltà per farlo (20 chilometri);
5) con la eventuale richiesta di trasferire la residenza di tutti noi nel Comune di Noto i bambini delle famiglie dei sottonotati firmatari dovrebbero per legge frequentare scuole del Comune di residenza;
6) con la eventuale richiesta di trasferire la residenza nel Comune di Noto tutti i componenti i nuclei familiari dei firmatari, composti anche da tanti anziani, si vedrebbero costretti a pagare le prestazioni della Guardia Medica durante tutto l’anno solare;
7) con la eventuale richiesta di trasferire la residenza nel Comune di Noto verrebbero messe in discussione o annullate tante consultazioni elettorali Politiche, Regionali, Provinciali e Comunali a cui ha contribuito la sezione elettorale di Marzamemi anche con i suddetti firmatari;
8) la Guardia Medica estiva così come la sede estiva dei vigili urbani di Marzamemi risultano ubicati nella ex scuola elementare di via Nuova in tenere di Noto;
9) la stessa ex scuola elementare ora struttura di proprietà del Comune di Pachino fu costruita e ricade in territorio di Noto;
Sebbene lo scopo del provvedimento risulta legalmente corretto in quanto l’attuale amministrazione guidata dalla S.V. vorrebbe sanare una situazione anomala di residenti elettori facenti parte, erroneamente ma da sempre, di un Comune (Pachino) a cui per territorio non potevano far parte, si evidenzia sia la delusione di tanti cittadini che non si vedono considerati tali da quello che hanno da sempre ritenuto il Comune Madre e sia il malessere interiore di tutti i firmatari che si sentono trattati come zavorra da abbandonare per delle problematiche burocratiche che poco interessano al normale cittadino. Malessere che fra l’altro aumenta nel considerare che il provvedimento non giunge, come forse sarebbe stato meno traumatico accettare, dal Comune di Noto che nel qual caso avrebbe rivendicato un suo diritto ma viene da zelanti amministratori pechinesi a cui il perdurare di questa anomala situazione dovrebbe per convenienza essere tenuta nascosta invece che sollevare il coperchio della pentola.
Considerato quanto sopra i cittadini firmatari della presente richiedono alla S.V. l’annullamento di tutti i 29 provvedimenti intrapresi ed in attesa di una sua risposta riteniamo bloccato l’iter delle singole pratiche anagrafiche.
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Si allega il testo della legge...

gli articoli N° 8,9 10...

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.

Norme sull'ordinamento degli enti locali.





http://www.francocrisafi.it/web_secondario/leggi/leggeregionale302000.htm


Art. 8.

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni



1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;

b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;

c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;

d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.



Art. 9.

Potere di iniziativa del procedimento di variazione



1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

a) alla Giunta regionale;

b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;

d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;

e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;

f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.



Art. 10.

Procedimento istruttorio



1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

a) relazione tecnica-illustrativa;

b) quadro di unione dei fogli di mappa;

c) cartografia dell'Istituto geografico militare;

d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;

e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.



Art. 11.

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali



1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.