La Coldiretti, dopo essersi battuta, a livello nazionale, per l'obbligatorietà dell'etichettatura dei generi agro- alimentari, si sta adoperando, in ambito regionale, per sostenere il consumo della merce prodotta nelle imprese agricole operanti sul territorio delle singole regioni. «Nel recente passato - dice il presidente provinciale della Coldiretti, Antonino Gozzo - l'organizzazione professionale agricola ha avviato, su tutto il territorio nazionale, una raccolta di firme, conclusasi con oltre un milione di sottoscrizioni, a sostegno della proposta di legge sull'origine dei prodotti agro-alimentari. Con l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge 204 del 2004, si è voluto, da una parte garantire una corretta e completa informazione ai cittadini circa la provenienza dei prodotti destinati al consumo, dall'altra tutelare il «made in Italy» alimentare. Nella medesima direzione, le Coldiretti di ogni provincia, hanno avviato regione per regione la raccolta di firme, per giungere alla legislazione di norme regionali atte a fronteggiare l'invasione dei prodotti provenienti da paesi stranieri, che non sempre adottano standards qualitativi analoghi a quelli del nostro territorio nazionale. Per contrastare l'aumento ingiustificato dei prezzi dei prodotti agricoli locali, occorrerebbe, innanzitutto, far conoscere le caratteristiche degli stessi; sostenerne il consumo attraverso l'adozione di specifiche misure volte a favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori; proporli nell'ambito di reti commerciali operanti all'interno delle singole regioni. Se grazie alla raccolta di firme si dovesse giungere alla stesura di un testo di legge ad hoc, a trarne beneficio sarebbero i cittadini e l'intero settore, minato dalla concorrenza».
Ricordiamo che la legge 204 del 3 agosto 2004, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari e non prevede, fra l'altro, che: nell'etichettatura dei prodotti alimentari venga indicato il luogo di origine e di provenienza, ossia, se trattasi di mercanzia non trasformata, il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione, se trasformata la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e produzione. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati. Per quanto concerne, poi, gli oli d'oliva, nell'etichettatura è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. In merito alla cosiddetta passata di pomodoro, relativa alla spremuta diretta del pomodoro fresco, devono essere indicati composizione e metodi ufficiali di analisi. Il sistema di etichettatura è nato per contrastare i rischi determinati da emergenze sanitarie alimentari favorite dalla globalizzazione e relative, in un primo tempo, alla mucca pazza dell'Inghilterra, al pesce al mercurio, al latte alla diossina del Belgio, ai polli all'antibiotico del Brasile.
Lucia Corsale
Fonte:
LaSicilia.it il 20-10-2005 - Categoria:
Economia