Il Comune ha le sue imprese di fiducia

PACHINO - È stato finalmente approvato dalla giunta municipale l'albo delle imprese fiduciarie di Pachino. A dare comunicazione dell'importante adempimento è stato l'assessore ai lavori pubblici del comune Paolino Greco che ha reso noto l'avvenuto adempimento. L'albo delle imprese fiduciarie è un elenco di ditte che il comune contatterà al fine di far eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria fino a 150 mila euro. La particolarità consiste nell'espletamento delle gare per l'aggiudicazione dei lavori solo tra le imprese iscritte negli albi compilati. «Ci siamo accorti, -ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici- che nelle numerose gare fino ad ora espletate dalla casa municipale nessun appalto era stato assegnato ad imprese di Pachino. Un segnale questo che le nostre ditte non sono competitive nei vari settori e pertanto vanno aiutate. Con il completamento dell'albo per le imprese fiduciarie l'amministrazione intende proteggere le imprese pachinesi in maniera da farle crescere ed essere più competitive così da farle partecipare a gare più importanti. Lo scopo dunque è quello di privilegiare le ditte di Pachino in modo da dare loro una boccata di ossigeno e permettere loro di investire in vari campi.

Le imprese, -ha continuato Greco- sono state divise per tipologia in base all'attività che svolgono e pertanto verranno contattati per i relativi cottimi fiduciari. L'iter per arrivare alla formazione degli albi non è stato semplice. Fin dalla scorsa primavera l'amministrazione comunale aveva manifestato il suo intendimento presentando l'argomento come uno dei punti all'ordine del giorno del consiglio comunale. In particolare la seduta di metà aprile, espletata dopo una serie di convocazioni andate a vuoto per mancanza di numero legale, fu quella in cui venne esitato il punto e fu una delle più lunghe ed estenuanti della storia dell'attuale consesso pachinese che in quel periodo era al centro di un asprissimo dibattito politico tra maggioranza ed opposizione. In particolare il dibattito si protrasse a lungo fino a notte fonda. Gli sforzi comunque non furono vani e lo strumento finalmente andò in porto agevolando in tal modo le imprese della città e limitando la concorrenza. Uno strumento, quello delle imprese fiduciarie, che a taluni appare iniquo, ma che non lo è alla luce del fatto che nella maggior parte dei comuni l'albo fiduciario esiste da molto tempo per cui le ditte pachinesi vengono escluse di fatto dal concorrere ai cottimi fiduciari dei paesi vicini.

Salvatore Marziano
Fonte: LaSicilia.it il 02-09-2004 - Categoria: Cronaca

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Tutte le considerazioni fatte dall'Assessore e le spiegazioni date sono solo pretesti pubblicitari di questa amministrazione. Presentare il Cottimo fiduciario come protezione delle imprese locali è pretestuoso e privo di fondamento. Oltretutto che questi discorsi vengono fatti dagli amici di Berlusconi è ancora più avvilente. Parte politica che esalta il ruolo del "libero mercato" della "concorrenza" e via dicendo....

Il Decreto è stato fatto con il suo regolamento per velocizzare la capacità di spesa degli Enti Locali.
Se il sistema permette che a determinate gare a Cottimo fiduciario possano partecipare ditte locali è ancora meglio. Ma l'assunto principale rimane quello della velocità di spesa e non quello della protezione delle imprese locali.

Ecco il decreto e il suo regolamento.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
Procedimenti più semplici per gli acquisti in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo. A prevederli è il regolamento varato dal Consiglio dei ministri il 20 agosto scorso, ma giunto in Gazzetta ufficiale solo il 24 ottobre 2001. Tali spese potranno d'ora in poi essere sostenute "in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario", fino al limite di importo di 130mila euro, al netto di iva. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni saranno effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avverranno mediante affidamento a persone o imprese. Per queste esecuzioni le amministrazioni richiederanno almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. (30 ottobre 2001)



Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Emana

il seguente regolamento:

Indice
Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Area e forme della procedura
Articolo 3 Limiti di applicazione
Articolo 4 Responsabile del servizio
Articolo 5 Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario
Articolo 6 Scelta del contraente e mezzi di tutela
Articolo 7 Casi particolari
Articolo 8 Verifica della prestazione
Articolo 9 Termini di pagamento
Articolo 10 Procedure contabili
Articolo 11 Disposizioni di coordinamento
Articolo 12 Ulteriore ambito di applicazioni
Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali
Articolo 14 Abrogazioni


Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [1], e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonche' la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Articolo 2

Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia puo' essere effettuata:

a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Articolo 3

Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Articolo 4

Responsabile del servizio

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 5

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene:
l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i prezzi, le modalita' di pagamento nonche' la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo di cui al comma 3 e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonche' le eventuali, ulteriori formalita' procedurali da pretermettere.

Articolo 6

Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga piu' efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 7

Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 8

Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo e' eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

3. Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Articolo 9

Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 10

Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Articolo 11

Disposizioni di coordinamento

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilita' di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non puo' eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di compatibilita' pubblica desumibili dal presente regolamento.

Articolo 12

Ulteriore ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che cosi' dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

Articolo 14

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000, n.421;

i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;

gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;

l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n.442;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 600;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 523;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;

gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;

gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993;

il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;

l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

il comma 1 dell'articolo 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: "o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia"; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: "o in economia";

l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono altresi' abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 agosto 2001

CIAMPI