IL SINDACO
Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’art.15 della Legge 24/02/92 n. 225;
Premesso che la stagione estiva, comporta un’alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica ;
Accertato che, l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati dei fondi agricoli, comportano il proliferare di erbe, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di combustioni e di incendi;
Considerato che, come verificatosi negli scorsi anni, parte del territorio comunale è stato soggetto ad incendi che spesso si sviluppano nelle immediate vicinanze del centro abitato e nella borgata di Marzamemi nonché nelle relative contrade;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono creare pericolo mediato o immediato di incendi;
Vista la Legge 21/11/2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.38 della Legge 08/06/1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti attuativi di leggi e regolamenti”
Visto l’art.54 del T.U. degli EE.LL., D. Lgs 267/2000 in matera di ordinaze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
O R D I N A
A tutti i proprietari, agli inquilini ed a coloro che per qualsiasi titolo abbiano l’uso di terreni agricoli e non, di aree confinanti con strade, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali, commerciali etc., di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione infiammabile, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che rappresentino pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità, in particolare di procedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto combustibile, mantenendo per il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
che alle attività di cui alla presente ordinanza dovranno provvedere nel periodo tra il 01/06/2007 e il 30/06/2007 avendo cura di mantenere le condizioni del precedente punto 1), fino al 15/10/2007.
Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
RICORDA
CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO CHE INTERESSI O MINACCI L’INCOLUMITA’ PUBBLICA E’ TENUTO A DARNE COMUNICAZIONE IMMEDIATA AD UNA DELLE SEGUENTI AUTORITA’:
- VIGILI DEL FUOCO - TEL. 115
- CORPO FORESTALE DELLO STATO - TEL. 1515
- SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - TEL. 0931 596317 – 800.016231
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - TEL. 0931 803409
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;
sia affissa mediante manifesti e resa pubblica sul territorio comunale;
inserita ne sito ufficiale del Comune
http://www.comune.pachino.sr.it
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate e sono demandati i compiti di controllo e verifica e sull’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione di Carabinieri, al Comando Stazione Forestale, al Commissariato della Polizia di Stato e al Comando della Guardia di Finanza.
Dalla Residenza Municipale lì 8 maggio 2007
L’ASSESSORE
M.llo Antonino Augugliaro
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Campisi
Fonte:
Assessore M.llo A. Augugliaro il 29-06-2007 - Categoria:
Comunicati