Con il decreto 20 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 3 marzo 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ripartito la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2003.
Le quote dell'otto per mille sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari secondo le seguenti finalizzazioni:
- fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati;
- conservazione di beni culturali.
Si ricorda che possono accedere alla ripartizione tutti i soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni statali, persone giuridiche pubbliche ed ogni altro ente pubblico), e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ONLUS, ecc.).
(Altalex, 5 marzo 2004)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2003
Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2003.
(G.U. n. 52 del 3-3-2004- Suppl. Ordinario n.32)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l'articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale e' stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Tenuto conto che, per l'anno 2003, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' pari a Euro 101.458.441,64;
Considerato che risultano pervenute n. 1.265 domande;
Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2003;
Considerato che, a norma dell'art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonche' le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;
Considerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 3;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene la riconducibilita' del progetto alle fattispecie di cui all'art. 2 del regolamento citato, ovvero la relazione tecnica di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 4;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;
Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell'otto per mille occorre tenere conto di tutte le anzidette finalita';
Considerato, a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli interventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:
dell'importanza delle strutture architettoniche interessate per gli interventi presentati: dagli Amici dei musei e monumenti pisani - Pisa;
dal Comune di Montalto delle Marche - Ascoli Piceno; dall'Arcidiocesi di Bari Bitonto - Bari; dal FAI - Fondo per l'ambiente italiano - Milano;
della peculiarita' storica e culturale dell'intervento presentato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci - Roma;
della rilevanza sociale e culturale sul territorio per l'intervento presentato dall'Istituto Luigi Sturzo e dal Comune di Bologna;
della necessita' di procedere al completamento di iniziative gia' parzialmente finanziate con risorse pubbliche e private - anche in conformita' all'indicazione di considerare prioritarie le iniziative che consentano il completamento di opere gia' finanziate ed in itinere, contenuta nei pareri espressi dalle Camere - per i progetti presentati: dal Comune di Genzano di Lucania - Potenza;
dalla Parrocchia N.S. del Carmine - Cremolino (Alessandria);
dalla Parrocchia Cattedrale Basilica San Sabino - Canosa di Puglia (Bari);
dal Comune di Montauro (Catanzaro); dalla Parrocchia di San Francesco di Assisi - Gallipoli (Lecce); dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo - Putignano (Bari); dalla Parrocchia di Santa Teresa d'Avila in Altamura (Bari); dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi (Bari); dalla Parrocchia di San Pietro in Offiano Casola Lunigiana (Massa Carrara); dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro - Pennabilli (Pesaro e Urbino);
della necessita' di garantire la pubblica incolumita' per gli interventi presentati dal Comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno);
dal Comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno); dal Comune di Sassocorvaro (Pesaro e Urbino); dal Comune di Pennabilli (Pesaro e Urbino); dal Comune di Bergeggi (Savona); dal Comune di Bagni di Lucca (Lucca); dal Comune di Sarsina (Forli' Cesena); dalla Provincia di Ravenna; dal Comune di Trivento (Campobasso); dal Comune di Silvi (Teramo), che per tale ragione sono stati segnalati quali priorita' da parte del Dipartimento per la protezione civile;
della necessita' di assicurare la prosecuzione dell'intervento relativo al «Sistema nazionale di accoglienza e assistenza integrato ed in rete dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati» - a fronte di una situazione di persistente difficolta' del sistema dei finanziamenti dell'assistenza ai profughi, richiedenti asilo e rifugiati - intervento che negli anni precedenti era stato gestito direttamente dal Ministero dell'interno e la cui responsabilita' per il corrente anno viene assunta dall'A.N.C.I;
della rilevanza del sostegno umanitario portato alle popolazioni del Sud Sudan e di Haiti grazie ai progetti dell'A.V.S.I;
Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa poiche' ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia;
Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamita' naturali, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante - in quanto ricadenti in aree denominate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati - perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumita' ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversita' della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
Considerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, la domanda di seguito riportata riguarda interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse di assicurare ai rifugiati medesimi nonche' agli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
Considerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse al restauro, valorizzazione e fruibilita' di beni che presentano un particolare valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonche' della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti; Ritenuto altresi' che sia opportuno ammettere alla ripartizione della quota tutti gli interventi per fame nel mondo favorevolmente valutati dalla competente commissione tecnica;
Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera;
Ritenuto di poter accogliere le indicazioni contenute nel parere limitatamente alla richiesta di ampliamento del numero degli interventi da ammettere alla ripartizione;
Ritenuto viceversa di non dare seguito al parere della Camera nella parte in cui prevede i ridimensionamenti e le esclusioni di interventi gia' valutati come particolarmente rilevanti e la cui realizzazione viene pertanto ritenuta una assoluta priorita';
Ritenuto che tra gli interventi indicati nel parere la scelta deve favorire prioritariamente quelli che non siano stati destinatari della quota negli anni precedenti, e risultino inoltre collocati nelle regioni che nell'ambito delle aree territoriali di pertinenza sono risultate piu' svantaggiate, ed il cui inserimento pertanto consentira' un migliore equilibrio nella ripartizione delle risorse;
Ritenuto altresi' che per il reperimento delle risorse necessarie ai nuovi inserimenti la scelta preferibile e' quella di un ridimensionamento degli interventi collocati in altre regioni della stessa area territoriale che risultino destinatarie di un flusso di risorse superiore a quello teoricamente spettante e per i quali sia possibile individuare fasi compiute di ridotto ammontare;
Visto il parere espresso dalla competente commissione del Senato;
Ritenuto di poter accogliere le indicazioni contenute nel parere limitatamente alla richiesta di inserimento dell'intervento proposto dalla Parrocchia di Sant'Antonino martire di Palena (Chieti), in quanto valutato positivamente dalla commissione tecnica; Considerato che, con riferimento agli interventi di cui si chiede l'inserimento, e' stato necessario procedere ad una nuova valutazione degli interessi perseguiti, e che pertanto gli interventi di seguito riportati risultano particolarmente rilevanti sotto il profilo della straordinarieta';
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2003, la quota di Euro 101.458.441,64 dello stanziamento di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e' destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:
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Comune di Pachino - Siracusa - Valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici relativi al borgo marinaro di Marzamemi - completamento iniziativa 900.000,00
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Fonte:
Altalex il 08-03-2004 - Categoria:
Cronaca