Passa in Consiglio comunale il nuovo regolamento dei tributi

PACHINO - E' stato approvato dalla giunta municipale e martedì scorso è passata in consiglio comunale il nuovo regolamento per il pagamento dei tributi alla luce del condono approvato con la legge finanziaria 2004. Saranno oggetto del condono fiscale l'ICI, imposta comunale sugli immobili, l'ICP, imposta comunale sulla pubblicità, la TaRSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti, e le entrate non tributarie quali i canoni idrici e la COSAP cioè i canoni di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche. Potranno avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge tutti i soggetti tenuti al versamento dei tributi locali debitori per omesso o tardivo pagamento degli interessi, e riguarda i contribuenti già iscritti a ruolo o nelle liste di carico del comune e i contribuenti di prima iscrizione. Per avvalersi di tali agevolazioni nel saldare il proprio conto con il comune bisognerà fare istanza entro 90 giorni dalla entrata in vigore del regolamento avvalendosi degli appositi modelli predisposti dagli uffici delle entrate. Per ciò che riguarda la tassa per i rifiuti solidi urbani potranno avvalersi delle previste agevolazioni coloro che hanno dei rapporti tributari in sospeso per gli anni che vanno dal '99 al 2003, mentre per quanto riguarda i canoni idrici fognari e di depurazione, gli anni di riferimento vanno dal '96 al 2000.

Quest'ultima parte di condono pare sia stata oggetto di accese discussioni amministrative dovute al fatto che le annualità dei canoni idrici dal '96 al '98 risultano prescritti, per cui contabilizzare una entrata anche minima derivante dal condono di cui nessuno si avvarrà scegliendo invece la via della prescrizione, è sembrato ad alcuni azzardato. Questa posizione, che ha suscitato perplessità anche in seno al collegio dei revisori dei conti, è comunque stata preferita forse per esigenze di bilancio. Per tutte le imposte rientranti nella modalità agevolata dei tributi per le quali alla data di pubblicazione del regolamento non sono intervenute sentenze definitive, possono essere risolte con il solo pagamento dell'imposta senza alcun addebito di sanzioni o interessi. La parte che ha presentato istanza di definizione sarà però tenuta a presentare istanza di sospensione del giudizio.

sa. mar.
Fonte: LaSicilia.it il 01-04-2004 - Categoria: Cronaca

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