Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 05-11-2004
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2004
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «SoCert - Societa' di certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino».
Pag. 13
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 10 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, con il quale l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 21 novembre 2001; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta e ad indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 aprile 2003 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato; Considerato che l'Associazione tutela prodotti tipici Pachino, con nota del 22 maggio 2004 ha comunicato di voler confermare la «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, con decreto 10 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004. Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 aprile 2003. Roma, 19 ottobre 2004 Il direttore generale: Abate
Fonte:
GazzettaUfficiale.it il 06-11-2004 - Categoria:
Cronaca