PACHINO - Scadrà il prossimo 20 gennaio il termine entro cui dovranno essere presentate le denunce originarie o quelle relative a variazioni per l'applicazione, da parte dell'ufficio tributi, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I cittadini sono chiamati a fare una autodenuncia delle eventuali variazioni o di nuove utenze relative alla applicazione della Ta.R.S.U., ossia della tassa sui rifiuti solidi urbani. Sarà poi in base a tali autodenunce che gli uffici competenti applicheranno tariffe ed eventuali sconti sul carissimo servizio pagato dall'utenza. I cittadini quindi che hanno iniziato nuove occupazioni di locali o le cui modalità di utilizzo di immobili hanno subito delle variazioni nelle modalità di fruizione del servizio rispetto all'anno precedente, dovranno, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'ufficio tributi di via Lucio Tasca, presentare apposita domanda direttamente o mediante spedizione. Il funzionario responsabile della Tarsu rende altresì noto che sono obbligati alla presentazione della denuncia di variazione tutti i soggetti che occupano locali adibiti esclusivamente ad autorimesse ed a posto macchina a servizio dell'abitazione, per le quali è stata istituita un'apposita categoria. Le superfici di riferimento su cui calcolare la tassa dei rifiuti solidi urbani non può essere inferiore all'80% dell'intera superficie catastale. Per gli immobili già denunciati sarà l'ufficio tributi stesso a provvedere alle modifiche dandone comunicazione agli interessati.
Potranno beneficiare di agevolazioni o riduzioni sulle tariffe, secondo il regolamento comunale, le abitazioni con un unico occupante su cui sarà calcolato uno sconto pari al 30%, e le abitazioni rurali, i locali adibiti ad attività commerciale stagionale, le abitazioni ad uso stagionale, gli utenti residenti all'estero e le attività produttive ex art. 67 c. 2 del d.Leg.vo 507/93 che potranno usufruire di uno sconto pari al 20%. La tassa è dovuta anche per l'occupazione o la detenzione dei locali ad aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti che insistono nel territorio comunale ove è attivo il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Coloro che abitano in una zona non coperta dal servizio dovranno comunque utilizzare i contenitori più vicini e saranno soggetti ad un pagamento ridotto proporzionalmente alla distanza dal contenitore stesso. Sono invece esenti le Onlus con finalità socio-assistenziali e gli indigenti su segnalazione dei Servizi sociali. Salate le sanzioni per chi omette la denuncia delle variazioni sopra indicate e viene scoperto dagli uffici comunali. L'omessa denuncia originaria o di variazione farà applicare una sanzione che va dal 100% al 200%. Sanzioni più ridotte invece si applicheranno nel caso in cui gli errori non comportino il variare dell'ammontare dovuto.
Salvatore Marziano
Fonte:
LaSicilia.it il 06-01-2007 - Categoria:
Cronaca