DECRETO 17 novembre 1997.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista l'istanza prot. n. 2689 dell'1 maggio 1992, con cui il sindaco del comune di Portopalo di Capo Passero trasmette a questo Assessorato il P.R.G., R.E. e P.E. per l'approvazione;
Vista la delibera consiliare n. 79 del 30 aprile 1991, con la quale il comune di Portopalo di Capo Passero ha adottato il P.R.G. con annesso R.E. e P.E.;
Viste le note prot. n. 63699/92 del 12 agosto 1993 e prot. n. 55449, con cui questo Assessorato ha trasmesso al comune di Portopalo di Capo Passero il condiviso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993, con cui il consesso si è espresso per la rielaborazione parziale;
Vista la delibera consiliare n. 9 del 25 febbraio 1994, resa legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa con provvedimento n. 4992/6419 del 7 maggio 1994, con cui si prendeva atto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993;
Vista la delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Siracusa con provvedimento n. 1265/730 del 26 gennaio 1995, con la quale il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero ha revocato in autotutela la delibera consiliare n. 9 del 25 febbraio 1994, provvedendo ad adottare la parziale rielaborazione del P.R.G., R.E. e P.E. conseguente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993;
Vista la delibera del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero n. 5 del 22 febbraio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 16 marzo 1995 con decisione n. 3977/3612, con cui si è preso atto delle modifiche apportate dai progettisti al P.R.G., R.E. e P.E. in esecuzione della delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994;
Viste le deliberazioni consiliari n. 52 del 14 settembre 1995 e n. 53 del 19 settembre 1995, vistate favorevolmente dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta dell'11 ottobre 1995, con decisioni n. 13256/12964 e n. 13255/12966, con cui si è controdedotto alle osservazioni e opposizioni presentate avverso al P.R.G., R.E. e P.E. rielaborate;
Visti gli elaborati allegati alla delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994 consistenti in:
1) relazione tecnica;
2) norme tecniche di attuazione;
3) tav. 0 - P.T.C. degli Iblei, in scala 1:10.000;
4) tav. 1 - P.C.C. comprensorio turistico CASMEZ, in scala 1:50.000;
5) tav. 2 - colture esistenti, in scala 1:10.000;
6) tav. 3 - infrastrutture e vincoli territoriali esistenti, in scala 1:10.000;
7) tav. 4 - servizi urbani esistenti, in scala 1:2.000;
8) tav. 5 - previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi, in scala 1:25.000;
9) tav. P1 - inquadramento urbanistico con i comuni limitrofi, in scala 1:25.000;
10) tav. P2 - ipotesi di assetto territoriale, in scala 1:10.000;
11) relazione dei progettisti sul voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993;
12) visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni - parere dei progettisti;
13) tav. P3/1 - zonizzazione, in scala 1:2.000;
14) tav. P3/2 - zonizzazione, in scala 1:2.000;
15) regolamento edilizio;
Elaborati di piano regolatore particolareggiato zona C1-4
16) relazione tecnica;
17) tav. 0 - previsioni del P.R.G., in scala 1:2.000;
18) tav. 1 - urbanizzazioni esistenti, in scala 1:1.000;
19) tav. 2 - piano quotato, in scala 1:1.000;
20) tav. 3 - aree interessate al P.R.P., in scala 1:2.000;
21) tav. P1 - zonizzazione, in scala 1:1.000;
22) tav. P2 - lottizzazione, in scala 1:1.000;
23) tav. P3 - quote di riferimento, in scala 1:1.000;
24) tav. P4 - schema di rete idrica e fognante, in scala 1:1.000;
25) tav. P5 - schema di rete elettrica e telefonica, in scala 1:1.000;
26) tav. P6 - profili, in scala 1:500;
Viste le osservazioni ed opposizioni avverso al P.R.G., R.E. e P.E., presentate dalle seguenti ditte:
- Furnò Francesco, Figura Nicolina, Scala Maria Concetta, Mizzi Sebastiano, Scala Umberto;
- Firrincielli Salvatore, Firrincielli Rosario, Firrincielli Orazio, Firrincielli Davide;
- Busà Angelina;
- Pelligra Anna Maria;
- Gregari Elimio;
- Lupo Salvatore, Scala Maria, Scala Vincenzo, Schifitto Antonio;
- Luciano Giovanni, Petralito Giovanna, Luciano Salvatore, Luciano Antonio;
- Nardone Albina;
- Gozzo Paolino;
- Gozzo Paolino;
- Lupo Silvana, Lupo Cinzia;
- Melfi Giuseppe, Rocca Guglielma;
- Rizza Giuseppe;
- Frisa Salvatore;
- Urso Giuseppe;
- Nobile Graziella;
- Campisi Giovanni;
- Luciano Antonia;
- Fidelio Salvatore, Nardone Giuseppe, Schifitto Salvatore;
- Gregori Antonio;
- Sena Salvatore;
- Calafiore Mauro;
- Squasi Giuseppe, Monaco Giuseppe;
- Cultraro Carmelo;
- Greco Paolino;
- Quartarone Claudio;
- Morittu Maurizio;
- Celeste Corrado;
- Gruco Gioacchino;
- Signorello Corrado;
- Monaco Giuseppe;
- Gozzo Paolino;
- Gozo Paolino;
Viste le opposizioni ed osservazioni presentate a seguito delle delibere consiliari n. 91 del 29 dicembre 1994 e n. 5 del 22 maggio 1995 dalle seguenti ditte:
- Lupo Salvatore, Scala Maria, Scala Vincenzo, Schifitto Antonio;
- Melfi Giuseppe, Rocca Guglielma;
- Cultraro Carmelo;
- Busà Angelina;
- Gozzo Paolino;
- Nobile Graziella;
- Squasi Giuseppe, Monaco Salvatore;
- Monaco Salvatore;
- Gregari Emilio;
- Furnò Francesco, Figura Nicolina, Scala Maria Concetta, Mizzi Sebastiano, Scala Umberto;
- Iacono Corrado, Iacono Natale, Campisi Giuseppa, Avarino Giuseppa, Iacono Mirella, Iacono Lucia;
- Campisi Giovanni;
- Sena Salvatore;
- Lupo Silvana, Lupo Cinzia;
- Luciano Paolo, Luciano Santo, Luciano Sebastiano, Luciano Antonio, Luciano Francesco, Luciano Giovanni;
- Cammisuli Giuseppe, Cammisuli Fernardo;
- Quartarone Claudio;
- Scala Sebastiana;
- Di Pasquale Pasqua;
- Iacono Carmela;
- Di Pasquale Giuseppina;
Viste le opposizioni ed osservazioni trasmesse direttamente a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
- Montalto Paolo;
- Iacono Lucia, Campisi Nadia;
Viste le osservazioni delle ditte Greco Gaetano e Campisi Corrado pervenute a questo Assessorato in data successiva alla decisione del Consiglio regionale dell'urbanistica per cui non vengono prese in considerazione;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Viste le attestazioni del segretario comunale sulle pubblicazioni nei termini di legge del P.R.G., R.E. e P.E.;
Visto il voto n. 379 del 18 settembre 1996, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Premesso che:
- Con parere n. 842 del 21 luglio 1993 è stato restituito lo strumento urbanistico in oggetto per la rielaborazione parziale secondo quanto riportato nei considerata di cui al voto stesso e cioè:
1) veniva prescritto, al fine di garantire uno sviluppo ordinato all'attività economica, che il comune formasse i "Programmi pluriennali di attuazione" ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 71/78;
2) veniva prescritto, in sede esecutiva, la verifica, in scala adeguata, della funzionalità del nodo nord-ovest, ove confluiscono 5 assi stradali;
3) veniva precisato che nelle zone F per l'insediamento di attrezzature pubbliche e di interesse generale a livello urbano e territoriale, ai fini della verifica degli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, era da escludere l'area della riserva dell'Isola delle Correnti; all'interno di detta riserva le attività ammissibili sono quelle indicate dalla legge regionale n. 14/88;
4) venivano rilevate alcune incongruenze tra le previsioni di determinate aree, che erano visualizzate e campite in modo non univoco nelle tavole P3/1, P3/2, P2, P3;
5) veniva rilevata la mancanza della previsione delle aree ove ubicare il depuratore delle acque reflue e la discarica dei rifiuti solidi urbani, da localizzare secondo la normativa vigente;
6) veniva prescritta una verifica puntuale delle aree destinate ad usi extragricoli, in atto utilizzate per colture specializzate;
7) veniva prescritto che la zona A archeologica venisse individuata in conformità alle direttive della Soprintendenza; il nucleo originario del centro abitato e la zona delle paludi venissero individuate come zona A; per il complesso della "tonnara" veniva suggerito al comune di indicare "una destinazione d'uso pubblica compatibile con le esigenze di tutela delle caratteristiche ambientali del complesso";
8) veniva prescritto di stralciare le zone B0 e di ridelimitare e riclassificare gli agglomerati da assoggettare ai piani di recupero ai sensi della legge n. 457/78, escludendo gli spazi liberi non utilizzabili per l'insediamento delle attrezzature pubbliche e le costruzioni ricadenti nella fascia di m. 150 dalla battigia, ove non risultino suscettibili di sanatoria;
9) non sono state condivise alcune zone C, già classificate zone B dal vigente programma di fabbricazione: viene prescritto di riclassificarle zone B, come da piano di fabbricazione; per le aree che dopo tale verifica rimangono classificate "B" e "B1" viene prescritta l'altezza massima degli edifici pari a m. 7,50 con n. 2 elevazioni fuori terra;
10) dai dati ISTAT la popolazione residente al 25 ottobre 1981 era di n. 3.065 abitanti, nel 1984 era di n. 3.174 abitanti e nel 1991 n. 3.211 abitanti con un numero di stanze disponibili di 3.207 per cui non occorrevano ampie aree residenziali;
11) il P.R.G. era stato redatto per n. 5.373 abitanti: tale previsione è apparsa eccessiva e veniva prescritto di ridurre le zone C1 e C2 e le relative aree per attrezzature al fabbisogno effettivo al fine di non sottrarre aree con colture specializzate all'attività agricola;
12) veniva prescritto di destinare nei piani attuativi delle zone residenziali le aree per l'edilizia pubblica in misura pari al 50% dell'intera superficie sottoposta a prescrizioni esecutive, in sintonia con quanto deliberato dal comune;
13) non venivano condivise le aree destinate ad insediamenti stagionali lungo la costa: veniva prescritto di ridimensionare tali aree e di fissare il lotto minimo nelle zone Ct1 a mq. 2.000 con Df = 0,40 mc./mq. per le residenze stagionali, mentre per gli alberghi il lotto minimo pari a mq. 5.000 con Df = 0,75 mc./mq.;
14) veniva prescritto di ripristinare gli accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico e l'eliminazione di tutte le destinazioni urbanistiche non riconducibili alla diretta fruizione del mare;
15) per le zone E1 ed E2 veniva prescritta la densità fondiaria pari a 0,03mc./mq., come da D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
16) veniva prescritto il rispetto dell'arretramento dal ciglio delle strade come da normativa vigente; di conseguenza l'art. 30 delle norme di attuazione doveva essere integrato in conformità all'art. 22 della legge regionale
n. 71/78;
17) veniva prescritta la rielaborazione delle prescrizioni esecutive, le quali devono riguardare i fabbisogni residenziali privati, pubblici, turistici, produttivi e dei servizi connessi, all'interno delle quali devono essere reperiti gli spazi relativi alle opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico e parcheggi pubblici), come da D.M. n. 1444/68.
Premesso inoltre che:
- nel parere sopracitato, fra gli allegati al piano, vengono citati gli elaborati costituenti lo studio geologico ed il parere n. 4619 del 12 aprile 1991 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Considerato che:
1) Relativamente ai "Programmi pluriennali di attuazione": il consiglio comunale con delibera n. 91 del 29 dicembre 1994, esecutiva, fa propria ed approva la "relazione dei progettisti" sul voto del C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 e si impegna a formare detti "programmi" dopo l'eventuale approvazione dello strumento urbanistico in esame;
2) Relativamente alla verifica della funzionalità del nodo nord-ovest: il consiglio comunale con la delibera n. 91/94 sopracitata si impegna a fare redigere lo studio esecutivo relativo al nodo in esame e alla viabilità principale;
3) Relativamente all'area della riserva dell'Isola delle Correnti: il comune prende atto di quanto rilevato dal C.R.U.; l'area delle isole delle Correnti e di Capo Passero sono zonizzate A1 nella tavola P3/2 in scala 1:2.000 e nella tavola P2 in scala 1:10.000; dalle norme di attuazione risultano essere normate come "A2"; occorre visualizzare nelle tavole P3/2 e P2 sopracitate dette aree come "A2", in conformità alle norme di attuazione e occorre inserire all'art. 15 di dette norme che qualsiasi intervento può avvenire dopo il preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
4) Relativamente alle aree visualizzate e campite in modo non univoco nelle tavole P3/1, P3/2, P2, P3: il comune dice di prendere atto di tali incongruenze e di apportare le opportune rettifiche; l'area compresa fra la zona CT2-1 e la zona FP nella tavola P3/1 in scala 1:2.000 deve essere destinata a zona FP1, cioè zona per parco naturale ed area attrezzata, in quanto non è condivisibile una superficie di modeste dimensioni destinata a zona E (verde agricolo) che si incunei fra le zonizzazioni di cui sopra;
5) Relativamente alle aree per depuratore e discarica: il comune fa presente che si è consorziato col comune di Pachino per fruire della discarica di detto comune, mentre per ciò che riguarda il depuratore, localizzato nella fascia di m. 150 dalla battigia, fa presente che verrà chiesta la deroga all'art. 15 della legge regionale n. 78/76; ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 4/96 tali opere non sono sottoposte ai vincoli ex art. 15 della legge regionale n. 78/76;
6) Relativamente alle aree destinate a colture specializzate: nei limiti del possibile tali colture sono state salvaguardate, pur tuttavia in alcune aree del territorio comunale sono state mantenute alcune previsioni urbanistiche non compatibili;
7) Relativamente alle zone A: il comune dice di aver preso atto di quanto prescritto dal C.R.U. per la zona archeologica, per quella delle paludi e per la tonnara, mentre non ritiene di classificare zona A il centro abitato per le numerose demolizioni e ricostruzioni avvenute; di fatto ciò non si è avverato: si deve rilevare che la perimetrazione delle aree di interesse archeologico operata dai progettisti non corrisponde esattamente all'individuazione che risulta nei provvedimenti assessoriali di vincolo. Non risulta infatti evidenziata la zona perimetrata con decreto n. 5290 del 18 marzo 1992. Inoltre, la normativa di attuazione prevede un diverso regime di controllo delle aree in parola in relazione al vincolo diretto sui rinvenimenti (artt. 1 e 3 della legge n. 1089/39) e al vincolo indiretto (art. 21) nei terreni limitrofi, prescrivendo paradossalmente il preventivo nulla-osta della Soprintendenza solo sugli interventi da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo indiretto e non per le aree già sottoposte a tutela con vincolo diretto, operante ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 1089/39, per effetto dei provvedimenti assessoriali.
In relazione alle imprecisioni sopra rilevate, considerato che l'ambito territoriale in argomento presenta caratteristiche di continuità culturale e contiguità geografica anche rispetto all'area pertinente alla Tonnara di epoca moderna e alle abitazioni dei tonnaroti, ubicate immediatamente a nord-ovest del centro urbano attuale, nonché agli assi viari cittadini, ordinatori del primo impianto dell'insediamento, si ritiene indispensabile una più organica individuazione dei luoghi di interesse storico, architettonico, archeologico, ambientale, significativi e caratterizzanti il territorio comunale.
Conseguentemente, si ritiene senz'altro riduttivo assoggettare l'intero centro urbano esistente al regime di azzonamento "B".
Mentre si condividono le considerazioni relative all'elevato numero di sostituzioni edilizie avvenute, non si può non rilevare che l'originaria connessione tra centro urbano e area costiera si sia tuttora mantenuta e determini una specifica significativa valenza di natura paesaggistica.
Vanno dunque salvaguardate le aree immediatamente a ridosso degli assi di via Vittorio Emanuele e Nunzio Costa raccordandole alle aree costiere di interesse storico, archeologico, paesaggistico già individuate, a tutela delle caratteristiche del borgo e di un rapporto con il mare che ne ha determinato le ragioni storiche.
Si ritiene pertanto conseguenziale anche rispetto agli indirizzi di piano e alle realtà territoriali già segnalate dai progettisti la rideterminazione fra le zone A, sottozona A1, quella evidenziata in rosso nella tavola P3/1 in scala 1:2.000 e all'interno di tale area tutti gli interventi consentiti possono avvenire previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
8) Relativamente alle zone B0 assoggettate ai piani di recupero ex legge n. 457/78 da stralciare e agli agglomerati da ridelimitare e da riclassificare: il comune prende atto di quanto prescritto dal C.R.U. e le zone già "B0", con delibera consiliare n. 5/95, esecutiva, sono state classificate zona E (verde agricolo), eccetto l'area ricadente nei pressi del porto (molo di Levante) che nella tavola P3/2 viene classificata D3 (cioè zona commerciale e di rimessaggio): tale previsione è condivisibile nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
9) Relativamente alle aree da riclassificare zone B, come da piano di fabbricazione ed al suggerimento di limitare l'altezza a m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra: a seguito di accertamenti effettuati dai progettisti il comune è dell'avviso di mantenere la classificazione per dette aree di zona "C" e di mantenere, altresì, n. 3 piani fuori terra: tale enucleazione appare condivisibile: pur tuttavia in dette zone C la densità territoriale deve essere fissata nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
10-11) Relativamente alla mancata necessità di destinare all'edilizia nuove aree stante che a fronte di 3.211 abitanti nel 1991 vi era una disponibilità di n. 3.207 stanze e alla prescrizione di ridurre le zone C1 e C2 in quanto non veniva condiviso l'incremento a n. 5.373 abitanti: il comune ribadisce che le 5.373 unità previste non si riferiscono ad abitanti effettivi, ma ad abitanti convenzionali; questo consiglio, nel ribadire quanto già espresso nel voto n. 842/93, ritiene condivisibili le zone di espansione C1-1, C1-4, C2-1, C2-2, escludendo pertanto le zone C1-2 e C1-3 esterne alle vie Papa Giovanni XXIII e Vittorio Emanuele, così come contornate in bleu nella tavola P3/1, in scala 1:2.000, le quali vengono classificate zona E (verde agricolo).
Nel centro abitato, comprese le zone di espansione condivise, è possibile insediare n. 3.200 abitanti attualmente residenti oltre all'eventuale incremento ed agli abitanti fluttuanti, per i quali il P.R.G. in esame prevede l'insediamento nelle zone "CT1"; di conseguenza tali zone CT1 non vengono condivise e vengono classificate zona E (verde agricolo);
12) Relativamente alla prescrizione di destinare il 50% delle aree normate con prescrizioni esecutive ad edilizia pubblica; il comune prende atto di tale prescrizioni;
13) Relativamente alle modifiche suggerite per i lotti minimi nelle zone CT1: il comune accoglie di fissare come lotto minimo per alberghi mq. 5.000 con Df = 0,75 mc./mq., mentre per le residenze accoglie solo la Df = 0,40 mc./mq. e riduce a mq. 1.000 il lotto minimo; da quanto asserito nel considerato (10-11), le zone CT1 non sono state condivise e le relative norme di attuazione non vengono prese in esame;
14) Relativamente alla prescrizione di ripristinare gli accessi al mare, la previsione di parcheggi e la soppressione di tutte le destinazioni urbanistiche non consentite dalla legge nella fascia dei 150 metri dalla battigia: il comune ne prende atto;
15) Relativamente al rispetto della Df = 0,03 mc./mq. nelle zone E1 ed E2: il comune fa sapere che la Df = 0,10 mc./mq. "non si riferisce alle residenze, ma a fabbricati di supporto atti alla coltivazione del fondo": fermo restando che la densità fondiaria per le residenze non può essere superiore a 0,03 mc./mq., per gli edifici a supporto dell'agricoltura o similari si applica l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche;
16) Relativamente al rispetto dell'arretramento dal ciglio delle strade: il comune prende atto di tale prescrizione;
17) Relativamente alla rielaborazione delle prescrizioni esecutive: nel ribadire quanto già detto nel considerato n. 9 e cioè che occorre modificare le densità territoriali nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, le prescrizioni esecutive in esame devono essere rielaborate alla luce dei nuovi parametri, in conformità al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 ed alla legge regionale n. 71/78, art. 16, si prescrive altresì che per i lotti ricadenti, entro la fascia dei 300 m. dalla battigia, l'altezza massima viene fissata a m. 7,50 con 2 piani fuori terra.
Rilevato che:
a) viene condivisa la zona B del piano in esame ad esclusione dell'area classificata zona A, di cui al considerato n. 7;
b) il P.R.G. prevede delle zone "CT2" (per insediamenti turistico-alberghieri...), che interessano aree con colture specializzate, da salvaguardare fuori il centro abitato ed aree già edificate nei pressi del centro abitato: le zone CT2-1 e CT2-2, ai margini del centro abitato ed interessate da costruzioni, sono condivisibili; tutte le altre zone, esterne al centro abitato, non sono condivisibili e pertanto vengono classificate zona E (verde agricolo);
c) il P.R.G. prevede, altresì, delle zone "D" e precisamente: zona D1-1 (per insediamenti artigianali), zone D2-1 e D2-2 (per insediamenti commerciali), zona D3 (per insediamenti commerciali e di rimessaggio), zona D4 (per attrezzature portuali ed alle attività di supporto); sono condivisibili: la zona D2-2, destinata al mercato ambulante ed urbanisticamente idonea perché confinante con il centro abitato e con le zone "C" condivise; la zona D3, destinata agli insediamenti commerciali e di rimessaggio, urbanisticamente idonea perché ubicata nell'area circostante il porto, ove, a parere di questo consiglio è possibile insediare anche attività artigianali ed industrie leggere non nocive; tutte le altre zone D non vengono condivise perché non giustificate dall'effettivo fabbisogno e vengono destinate a zona E (verde agricolo);
d) sono previste ancora nel P.R.G. zone F per attrezzature, così distinte: FP (parchi urbani), FT (servizi di interesse urbano), FS (attrezzature sportive e spazi pubblici attrezzati), Fic (attrezzature di interesse comune), Fu (attrezzature scolastiche dell'obbligo), P (parcheggi); tali destinazioni urbanistiche sono condivisibili, pur tuttavia per quanto concerne le attrezzature ubicate nei pressi del nodo nord-ovest, la destinazione specifica deve essere compatibile al ristudio del nodo, alla viabilità adiacente ed alla servitù militare;
e) per quanto concerne la viabilità di previsione, quella relativa alle zone C condivise con questo parere viene condivisa. In sede di redazione di piano particolareggiato unitario delle zone C1-1, C2-1, C2-2 potranno essere apportati miglioramenti ai tracciati viari, che non alterino sostanzialmente le previsioni del P.R.G.; tutta la rimanente viabilità non viene condivisa, e l'area di impianto viene classificata zona E (verde agricolo); occorre ristudiare, come da considerato n. 2 e da rilevato, lett. c), il nodo nord-ovest per un più razionale assetto urbanistico del territorio comunale ed in relazione alla viabilità dei comuni confinanti; per il previsto potenziamento della viabilità interpoderale e vicinale sarà necessario limitare gli interventi di trasformazione, in particolare nelle aree interne e prossime alla riserva, e nella zona tangente ai pantani, regolandoli secondo una rigida normativa che escluda l'utilizzo di materiali non tradizionali, il ricorso ad opere d'arte in c.a. e preveda sistemi di pavimentazione compatibili con lo stato di luoghi;
f) relativamente alle N.A.:
- all'art. 1 "Elementi costitutivi del P.R.G." occorre cassare fra gli elaborati costituenti il P.R.G. le tavole n. 6/1 e n. 6/2 perché inesistenti;
- all'art. 9 "Destinazione d'uso" occorre cassare il termine "concessione", poiché il cambiamento di destinazione d'uso, se compatibile con la zona territoriale omogenea, avviene con autorizzazione;
- agli artt. 13, 14, 15 e 16 "Zone A" occorre inserire in sintonia con quanto già detto al considerato n. 7 di questo parere e cioè: "per tutte le zone A qualsiasi intervento può avvenire solo previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali";
- all'art. 18, comma 4°, lett. b) e lett. c) e all'art. 19, commi 2° e 4° occorre inserire quanto riportato nell'osservazione n. 25 a firma dell'ing. Greco Paolino;
- all'art. 20 "Generalità" e classificazione delle zone C occorre cassare la sottozona CT1 in quanto non condivisa da questo parere e al comma 2° occorre inserire quanto riportato nell'osservazione n. 25 di Greco Paolino succitata;
- all'art. 21 "Sottozona C1, edilizia intensiva" e all'art. 2 "Sottozone C2" occorre fissare la densità edilizia fondiaria in conformità a quanto prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Si prescrive altresì, come già detto al considerato n. 17, che per i lotti ricadenti entro la fascia dei 300 m. dalla battigia, l'altezza massima viene fissata a m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra;
- occorre cassare gli artt. 23, 25 e 28 in quanto relativi alle zone CT1, D1 e D4 non condivise da questo parere; di conseguenza nel capo V "Zone produttive D" occorre cassare le sottozone D1 e D4;
- all'art. 27 "Zona per insediamenti commerciali e di rimessaggio - D3" occorre inserire come destinazione d'uso anche le attività artigianali e le industrie leggere non nocive, come dal rilevato lett. b); al comma 2 di detto articolo occorre inserire altresì quanto riportato nell'osservazione n. 25 accolta;
- all'art. 29 "Generalità e classificazione delle zone E": come da considerato n. 15 in questa zona, fermo restando che la densità fondiaria per le residenze deve essere pari a 0,03 mc./mq., sono ammessi altresì edifici a supporto dell'agricoltura o similari nei limiti consentiti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche.
Al comma 2 di detto articolo occorre apportare la correzione indicata nell'osservazione n. 25, di cui prima;
- all'art. 35, comma 1°, lett. a) occorre apportare la correzione menzionata nell'osservazione n. 25;
- all'art. 38 "Aree con vincolo di inedificabilità assoluta (m. 150 dalla battigia, legge regionale n. 78/76)"occorre cassare nel comma 3° la lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
- all'art. 44 "Generalità e classificazione delle zone G" occorre cassare il comma 2° "aree di rispetto cimiteriali" e nel comma 4° occorre cassare altresì quanto riportato nell'osservazione n. 25;
- all'art. 47 "Potere di deroga" occorre cassare le seguenti parole "ed i rapporti di copertura, e limitatamente alle zone A anche per quanto concerne i rapporti di edificabilità".
Si precisa infine che l'edificazione può avvenire nel rispetto dei DD.MM. n. 1404 dell'1 aprile 1968 e n. 1444 del 2 aprile 1968 e del nuovo codice della strada;
g) relativamente al R.E.: con voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 nulla si è osservato su 164 articoli del R.E.
Si precisa, tuttavia, che il contenuto di detti articoli deve tenere conto delle leggi in materia entrate in vigore dopo l'adozione di cui alla delibera consiliare n. 79 del 30 aprile 1991;
h) relativamente alle osservazioni e/o opposizioni:
- le osservazioni nn. 3, 16, 22, 23, 29 e 31 sono accolte in conformità al parere dei progettisti;
- l'osservazione n. 5 è accolta inconformità al considerato n. 7;
- l'osservazione n. 13 è accolta in quanto la viabilità di previsione non è stata condivisa da questo parere e l'area di impianto è classificata zona E verde agricolo;
- per l'osservazione n. 18 si rinvia alla decisione del T.A.R. presso cui pende il ricorso;
- l'osservazione n. 24 è accolta in sintonia con quanto già espresso con voto C.R.U. n. 842/93;
- l'osservazione n. 25 è accolta nei limiti del rilevato lett. e) di questo parere;
- per l'osservazione n. 16/95: come da rilevato lett. d), nella redazione del piano attuativo si valuterà la soluzione tecnico-urbanistica più idonea per la viabilità;
- per l'osservazione a firma Montalto Paolo si ribadisce quanto già espresso al considerato n. 15 di questo parere.
Tutte le rimanenti osservazioni non vengono accolte perché in contrasto con quanto riportato nei superiori considerata e rilevata.
- Con nota n. 29/96 del 22 gennaio 1996 il gruppo di lavoro 27° fa pervenire l'osservazione a firma di Iacono Lucia e Campisi Nadia, le quali chiedono che il terreno di loro proprietà venga destinato a zona Fs (verde attrezzato con annessa pista karting e relativi servizi).
Tale osservazione è supportata dalla delibera consiliare n. 80 del 28 novembre 1995, esecutiva.
L'area di cui alla variante sopracitata è ubicata fuori il centro abitato; detta proposta di variante nata dall'osservazione della ditta di cui sopra, non è suffragata da una relazione tecnica-urbanistica atta a motivare la validità della variante stessa e pertanto non viene accolta.
Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, rielaborati a seguito voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 ed adottati con delibera consiliare n. 91 del 19 dicembre 1994 esecutiva, sono meritevoli di approvazione previa l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerata e rilevata agli elaborati del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla notifica del presente voto.»;
Vista la delibera consiliare n. 72 del 22 novembre 1996, con cui il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero ha deliberato la presa d'atto dell'efficacia conseguita dal P.R.G. rielaborato, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la nota assessoriale prot. n. 479/U del 21 gennaio 1997, con cui si è trasmesso al comune di Portopalo di Capo Passero il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 379 del 18 settembre 1996;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1795/U dell'1 marzo 1997, con cui è stato riferito al comune di Portopalo di Capo Passero che, in relazione a quanto deliberato con l'atto n. 72 del 22 novembre 1996, risultavano decorsi esclusivamente i termini di cui al 1° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 (90 giorni) prorogati di ulteriori 90 giorni a mente del 1° comma dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, intervenendo la determinazione assessoriale di cui sopra entro il termine previsto dal 2° comma del medesimo art. 19, termine pari a 270 giorni, per come da modifiche recate all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché dal già richiamato 1° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 9/93, mentre si fanno salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune alla data del 21 gennaio 1997 - si reitera l'invito al comune di Portopalo di Capo Passero a controdedurre al voto n. 379 del 18 settembre 1996 entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta nota;
Vista la nota n. 176 del 13 maggio 1997, con cui il gruppo XXVII di questo Assessorato trasmette il fascicolo al gruppo XXXIII per la predisposizione del provvedimento approvativo del P.R.G. con annesse P.E. e R.E., nella stessa si fa presente che a seguito di referendum, promosso dal consiglio comunale avverso il sindaco, referendum che ha riconfermato la fiducia dei cittadini al sindaco, per cui il consiglio comunale è decaduto, sicché l'adempimento richiesto con nota assessoriale n. 1795/U del 1° marzo 1997 non ha potuto avere luogo - e che in data 3 aprile 1997 si è insediato un commissario regionale per cui è da questa data che si è ricomputato il termine di 30 giorni di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 -, inoltre fa presente che in data 7 aprile 1997 è stato notificato a questo Assessorato copia del ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, proposto dal comune di Portopalo di Capo Passero avverso i provvedimenti prot. n. 479/U del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795/U dell'1 marzo 1997 emessi a seguito dei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993 e n. 379 del 18 settembre 1996, con cui viene formulata richiesta di sospensione dei provvedimenti;
Vista la nota prot. n. 300/97 del 30 luglio 1997, con la quale il gruppo XXVII di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica e per conoscenza al gruppo XXXIII, l'opposizione della ditta Montalto Paolo e l'esposto di Greco Gaetano per gli eventuali profili di competenza;
Vista la nota prot. n. 372/97 del 3 ottobre 1997, con la quale il gruppo XXVII trasmette al gruppo XXXIII copia dell'ordinanza del T.A.R. di Catania con cui viene respinta la richiesta di sospensione avanzata dal comune di Portopalo di Capo Passero avverso i provvedimenti amministrativi prot. n. 479 del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795 dell'1 marzo 1997;
Visto il voto n. 526 del 25 settembre 1997 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Premesso che:
- Con voto n. 379 del 18 settembre 1996 questo consiglio ha espresso parere "che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, rielaborati a seguito voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 ed adottati con delibera consiliare n. 91 del 19 dicembre 1994 esecutiva, sono meritevoli di approvazione previa l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerata e rilevata agli elaborati del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla notifica del presente voto";
- Dalla nota del gruppo di lavoro XXVII prot. n. 300/97 del 30 luglio 1997 si evince che alla data odierna non è stato emesso il decreto assessoriale di approvazione dello strumento urbanistico di che trattasi;
- Relativamente all'osservazione al P.R.G. della ditta Montalto Paolo pervenuta alla segreteria del C.R.U. in data 6 giugno 1996 con nota prot. n. 196/96: il gruppo di lavoro XXVII nella nota prot. n. 300/97 già citata, fa rilevare che non sembrerebbe essere stato espresso da questo consiglio nel voto C.R.U. n. 379/96 alcun parere in merito a quanto richiesto dall'opponente.
a) Con l'osservazione di cui sopra si chiedeva la revisione del vincolo di cui all'art. 29 delle N.A. al fine di potere costruire infrastrutture rurali a distanza minima dai confini inferiore a m. 5.00 o sul confine anziché a distanza minima di m. 10.00, come prescritto dal comma 4° dell'art. 29 delle N.A.;
b) Nel voto C.R.U. più volte citato veniva ribadito quanto già espresso al considerato n. 15 di detto parere e cioè:
"Relativamente al rispetto della Df = 0,03 mc./mq. nelle zone E1 ed E2: il comune fa sapere che la Df = 0,10 mc./mq. non si riferisce alle residenze, ma a fabbricati di supporto atti alla coltivazione del fondo: fermo restando che la densità fondiaria per le residenze non può essere superiore a 0,03 mc./mq., per gli edifici a supporto dell'agricoltura o similari si applica l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche";
- Relativamente all'esposto Greco Gaetano al P.R.G.: tale esposto è pervenuto a questo Assessorato in data 3 giugno 1997;
Considerato che:
- Viene presa in esame l'osservazione a firma Montalto Paolo poiché pervenuta entro i termini di legge e già sottoposta all'esame di questo consiglio; di contro non possono essere prese in esame osservazioni e/o opposizioni od esposti pervenuti successivamente al 18 settembre 1996, data della decisione da parte di questo consesso relativa allo strumento urbanistico in argomento;
- Nel comma 4°, lett. d) dell'art. 29 delle N.A. le parole "distanza minima dai confini m. 10.00" vengono sostituite con quanto segue: "distanza minima dai confini: in aderenza con l'assenso da parte del confinante; in caso di pareti finestrate non inferiore a m. 5.00", in quanto dovrà essere, in ogni caso, rispettata la distanza minima di m. 10,00 fra pareti finestrate.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere di confermare il precedente voto C.R.U. n. 379 del 18 settembre 1996 con la modifica al comma 4°, lett. d) dell'art. 29 delle N.A. al P.R.G. così come sopra specificato.»;
Ritenuto che la procedura seguita appare regolare e la pubblicazione del P.R.G., R.E. e P.E. siano conformi alla legge;
Vista l'ordinanza, pervenuta a questo Assessorato in data 26 settembre 1997, con la quale il T.A.R. di Catania respinge la domanda di sospensione richiesta dal comune di Portopalo di Capo Passero contro questo Assessorato per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi prot. n. 479 del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795 dell'1 marzo 1997;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Decreta:
Art. 1
E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le modifiche e prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 379 del 18 settembre 1996 e n. 526 del 25 settembre 1997 in premessa riportati, il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero adottati dal consiglio comunale con delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994.
Art. 2
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano approvato vengono decise in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 379/96 e n. 526/97; di contro le osservazioni presentate dalle ditte Greco Gaetano, richiamata nel voto n. 526/97, e Campisi Corrado non vengono prese in considerazione in quanto tardivamente pervenute.
Art. 3
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.
Art. 4
Il comune di Portopalo di Capo Passero dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e da trasmettere, per conoscenza, con la predetta deliberazione a questo Assessorato.
Art. 5
Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.
Art. 6
I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 7
Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.
Art. 8
Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 1997.
GRIMALDI