Quali associazioni possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici?
Prendendo spunto da un articolo pubblicato su la Sicilia, proposto dall’Avv. Daniela La Runa, componente dell’ufficio legale Rete antiviolenza Le Nereidi.
Molto spesso si viene a conoscenza di convenzioni o protocolli d’intesa stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici.
Ma pochi sanno che queste convezioni sono regolate da leggi regionali e nazionali. La più importante è legge 266 del 1991 che ha dettato le condizioni, requisiti e modalità di stipula delle convenzioni che le associazioni di volontariato possono stipulare con gli enti pubblici, l’art. 7 della legge 266 prescrive infatti le condizioni e le forme delle prestazioni lavorative, nonché la verifica del lavoro svolto, il controllo della qualità e le modalità del rimborso spese. La successiva legge regionale n. 22 del 07/07/1994 intervenendo in modo esaustivo sul punto. Ha specificato inoltre, tassativamente, il contenuto che le convenzioni devono prevedere: la durata del rapporto convenzionale, il numero e l’elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, il personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento del servizio, l’eventuale assegnazione in uso alle organizzazioni di volontariato di attrezzature e strutture, le disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuitàle attività oggetto della convenzione, il rispetto del diritto e della dignità degli utenti, le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità, i rapporti finanziari fra l’ente responsabile del servizio pubblico e l’organizzazione di volontariato, la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l’organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano l’oggetto dell’attività all’interno delle strutture.
Cosa ben diversa delle convenzioni sono invece i protocolli d’intesa, meri accordi di reciproca collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato, che prescindono da ogni e qualsivoglia aspetto di carattere economico e che, in quanto tali non sono assoggettate alle prescrizioni imposte dalla legge 266/91.
Anche il requisito dell’iscrizione al registro regionale delle O.D.V., condizione indispensabile per le associazioni di volontariato in caso di stipula di convenzioni, non è invece indispensabile di fronte ad un protocollo d’intesa che prescinde da ogni interesse economico e che si concretizza in un mero impegno di collaborazione a costo zero.
Ne consegue che le convenzioni stipulate da enti pubblici con associazioni di volontariato non iscritte al registro regionale delle O.D.V., o le convenzioni che non soddisfano i sopraelencati requisiti della legge regionale n. 22del 1994 sono illegittime e quanto tali possono essere contestate pubblicamente e/o in sede giudiziaria.
Per quanto sopra espresso si evince che tutte quelle convenzioni o elargizioni di fondi pubblici sotto sforma di convenzioni od altro, ad associazioni di volontariato che non risultano iscritte al Registro regionale delle O.D.V., sembra che siano illegali e quindi fuori legge.
A questo punto l’Associazione A.N.O.P.A.S. di Pachino, invita tutte quelle associazioni di volontariato, che ambiscono a usufruire della stipula di convenzioni con gli enti pubblici, si mettano in regola ed effettuino l’iscrizione al Registro regionale delle O.D.V., solo dopo aver ottenuto l’iscrizione e dopo due anni dall’ottenimento si possono stipulare convenzioni, o avere rapporti economici (sempre per le azioni previste nella legge 266/94.
Perché secondo noi non è giusto che chi non ha ottemperato a tutti quegli obblighi, e non ha ottenuto tutti i requisiti, tolga la possibilità di operare a quelle Associazioni in regola.
Giombattista lombardo
Fonte:
Anopas Pachino il 14-01-2009 - Categoria:
Comunicati