Diritto di rettifica sui sui informatici - Presentiamo il nostro emendamento

Diritto di rettifica sui sui informatici - Presentiamo il nostro emendamento ... tratto da byoblu.com

C'è una parte del Disegno di Legge sulle Intercettazioni di cui nessuno parla. Non ne parlano i telegiornali, ma non ne parlano neppure i grandi giornali, come il Corriere o Repubblica. Non ne parlano neppure i piccoli giornali... insomma: non ne parla nessuno.

Sono tutti - giustamente - molto concentrati sulla tutela del diritto dei cittadini italiani ad essere informati, e sulla tutela delle tasche degli editori rispetto alle pesanti sanzioni che potrebbero essere loro comminate nel caso in cui pubblicassero stralci di una qualsiasi intercettazione per la quale le indagini preliminari non si siano ancora concluse. Del Diritto di Rettifica applicato ai siti informatici nella rete italiana, invece, non parla nessuno.






Il Diritto di Rettifica arriva veramente da lontano. Per la precisione, dal 1948, in un'epoca nella quale non soltanto non esisteva ancora internet, ma la maggior parte delle persone non aveva neppure il telefono. Cosa voleva normare la legge sulla stampa del 1948, all'articolo 8, denominato "Risposte e Rettifiche"? In sostanza sanciva che se io mi fossi sentito diffamato da uno scritto pubblicato su un quotidiano, avrei avuto il diritto di richiedere una rettifica all'editore del quotidiano, il quale avrebbe avuto l'obbligo di pubblicarla, per non più di 30 righe e con le stesse caratteristiche tipografiche, nel tempo massimo di 48 ore. Altrimenti? Altrimenti l'editore sarebbe incorso in una sanzione che all'inizio degli anni '90 è stata riaggiornata ad una finestra compresa tra i 15 milioni e i 25 milioni di vecchie lire. In euro, una cifra variabile tra gli 8 mila e i 13 mila euro.

Bene: con il DDL Intercettazioni l'attuale maggioranza di governo individua l'opportunità di introdurre il diritto di rettifica, pensato nel 1948, nella rete internet italiana del 2010. E lo fa così:

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il terzo comma e` inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono»;
2. al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

Notare che si introduce anche l'obbligo di pubblicare la rettifica senza nessuna possibilità di aggiungere commenti, in palese contraddizione con la libertà di espressione, consegnando di fatto le chiavi di casa propria senza avere la possibilità di proferir parola.

Ora, qual'è il pericolo che si ravvisa nell'introdurre il Diritto di Rettifica, così come è stato pensato nel 1948, nella rete italiana del 2010? Sgomberiamo immediatamente il tavolo da ogni dubbio: qui non c'è nessuno che davvero voglia impedire a qualcuno che dovesse sentire lesa la propria reputazione di rettificare con un proprio scritto nel quale controbattere con le argomentazioni più opportune. Semmai è vero il contrario, e cioè che talvolta si soffre per la mancanza di inclinazione al dialogo. Cominciamo però dal ribadire che è una norma, questa, che non trova corrispondenze in nessun altra democrazia cosiddetta liberale, e questo dovrebbe indurci a fare qualche riflessione. Ma soprattutto, per come è stata formulata, la norma presenta aspetti molto ostici.

Per esempio, la definizione si applica ai siti informatici. Ma che cos'è un sito informatico? Beh, qualsiasi cosa che sia raggiungibile mediante il protocollo http, che sia esposta nella forma di una pagina web e che permetta di mostrare qualcosa nella finestra di un browser, quella può definirsi a tutti gli effetti sito informatico. Vogliamo davvero sostenere che qualsiasi cosa compaia sulla rete nelle forme suddette debba soggetta alla normativa sul diritto di rettifica? Non so, tanto per capirci: il supermercato online che consente l'acquisto dei suoi prodotti, tra i quali magari ve n'è uno che richiama il cognome di un tizio, chessò... il signor Pomodoro, il quale potrebbe sentirsi gravemente leso perché il suo nobile lignaggio è accostato all'immagine di una verdura - fatto di una gravità inaudita - ecco: anche quello è un sito informatico. Deve consentire il diritto di rettifica? Il signor Pomodoro dovrebbe avere la possibilità di replicare con un testo non superiore alle 30 righe, da applicarsi con le stesse modalità grafiche, portando così alla situazione assurda che sotto all'immagine del pomodoro potremmo trovare scritto "Il signor Pomodoro ribadisce di non avere nulla a che fare con verze, zucchine e carote?". Non avrebbe certamente senso, ma tale è l'interpretazione che dal testo della legge se ne potrebbe trarre. Meglio sarebbe stato se avessero specificato che "per i blog, e più in generale per i siti di informazione, è introdotto il Diritto di Rettifica". Sarebbe stato più onesto.

Ma la parte più ostica di questa nuova/vecchia disciplina è rappresentata dal vincolo improrogabile delle 48 ore. Se è vero infatti che una testata tradizionale ha una struttura di ricezione delle richieste di rettifica e, di certo, uno studio legale alle spalle, il blogger non ha niente a che fare con tutto questo. Un blog è una realtà che va avanti tra mille difficoltà, con i propri mezzi. Spesso - come nel caso di Byoblu.Com - è condotto da una persona sola. Niente di più facile dunque che un blogger non abbia temporaneamente la connessione ad internet, o che magari gliel'abbiano staccata per morosità, o auguratamente che abbia deciso di farsi un week-end con la sua fidanzata, oppure ancora che sia fuori per un'inchiesta e l'eventuale richiesta di rettifica venga ritirata da un familiare che nulla sa della rete nè di come pubblicare un testo su un blog. In tutte queste situazioni un blogger avrebbe sicure difficoltà nell'ottemperare ad una richiesta di rettifica in sole 48 ore. Con la spiacevole conseguenza che chiudere un blog scomodo diventerebbe un gioco da ragazzi: basterebbe fargli pervenire una richiesta di rettifica quando è noto - perché pubblico - che il suo autore è magari in vacanza, per comminargli una sanzione di 13 mila euro a fronte della quale ogni blog indipendente sarebbe condannato a morte certa.

Non soltanto dunque i blog condotti da privati cittadini sarebbero indotti a chiudere, in aperto contrasto con lo spirito rinascimentale che vuole invece agevolare e incentivare la partecipazione democratica dei cittadini al processo di formazione culturale in tutta Europa e oltreoceano, ma coloro che vorrebbero avvicinarsi a questo processo democratico ne sarebbero dissuase, per la paura di vedersi comminare sanzioni così pesanti alle quali non sarebbero in grado di fare fronte.

Fonte:
http://www.byoblu.com/post/2010/06/11/Presentiamo-il-nostro-emendamento.aspx
Pubblicata da: Corrado Modica il 11-06-2010 20:07 in Segnalazioni

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Corrado Modica
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