Gli intrigati rapporto tra il Comune di Pachino e molti suoi dipendenti, ci suggeriscono un’altra riflessione correlata alla lettera di qualche giorno fa.
Ovviamente la riflessione, anche se parte dalle cronache dei giornali locali di questi giorni, si riferisce a una situazione astratta, ipotetica e non a quella pervenutaci dalle cronache e di cui non conosciamo né ci interessano le ragioni concrete, che spetta ad altri valutare.
Non possiamo non rilevare come il passaggio da situazioni di stress lavoro-correlato a situazioni di Mobbing, per quanto complesso, è sempre possibile. Nella fattispecie offriamo alla valutazione dei Dipendenti Comunali, dei Rappresentanti Sindacali di categoria e anche degli amministratori comunali, la nostra riflessione sul tema delle MINACCE DEL DATORE DI LAVORO AI SUOI DIPENDENTI DI PRENDERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
Orbene, non v’è dubbio alcuno che la MINACCIA del datore di lavoro di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di un singolo o più lavoratori è, in re ipsa, AZIONE MOBBIZZANTE. Il datore di lavoro, che riscontra inadempienze e violazioni al contratto di lavoro da parte di un dipendente, ha il DIRITTO di intraprendere le azioni disciplinali previste dal contratto, ma nell’assoluto rispetto delle procedure e della privacy, senza minacciare, semmai usando in modo empatico e sia pure direttivo le capacità di orientamento e di convincimento sue proprie. Giammai, in relazione a una ipotetica violazione disciplinare, può MINACCIARE PROVVEDIMENTI e MEN CHE MENO IN MODO PUBBLICO.
Tralasciando eventuali altri aspetti, diciamo che la MINACCIA rientra nelle categorie di condotta individuate da Heinz Leymann (inventore dell’Istituto giuridico-psicologico del Mobbing) come COMPORTAMENTI MOBBIZZANTI, e lo stesso autore la inquadra in almeno tre delle categorie di comportamento mobbizzante:
1. attacchi verso la qualità della situazione professionale;
2. attacchi alla possibilità di comunicare;
3. attacchi alla salute.
L’altro grande studioso del Mobbing italiano, Harald Ege, interpreta la MINACCIA come un ATTACCO AI CONTATTI UMANI.
Dunque, a prescindere dai fatti e dalle contestazioni al dipendente, il DATORE di LAVORO che minaccia provvedimenti disciplinari contro un dipendente, attiva UN COMPORTAMENTO IN SE STESSO MOBBIZZANTE. Ovviamente e a scanso di equivoci, un singolo comportamento non è Mobbing, ma semplicemente attività mobbizzante. Il Mobbing è istituto giuridico-psicologico più vasto, richiede altre e ripetute nel tempo attività di terrorismo psicologico.
Il carattere intimidatorio, perseguitante può essere rafforzato da un’altra caratteristica: la forma pubblica. Una minaccia in forma pubblica, cioè davanti ad altri dipendenti, e peggio ancora ATTRAVERSO LA STAMPA, dispiega automaticamente il suo inequivocabile carattere di RINFORZO VICARIANTE (colpirne uno per educarne cento), e finisce per interessare tutte le categorie di condotta mobbizzante, oltre quelle anzidette:
4. attacchi all’immagine sociale;
5. attacchi alle relazioni sociali.
A conclusione di questa breve riflessione, voglio raccontare un aneddoto di qualche anno addietro. Un collega Dirigente dell’Unità Sanitaria Locale, mi rivolse una specifica domanda: “Perché tutti i casi di Mobbing trattati provengono da Pachino e non uno dagli altri paesi della zona sud?”.
Lascio ai lettori la risposta.
Dott. Sebastiano Lupo
Neuropsicologo e Psicoterapeuta in formazione.