Porto Turistico di Avola - violazioni e abusi col D.P.R. 509/97

Porto Turistico di Avola - violazioni e abusi col D.P.R. 509/97 pubblicato su www.avolesi .it del 15-02-2007

Interverrà la Regione o continuerà a far finta di niente?
Sono in molti a chiederselo, per capire se puntare ancora a fare impresa in Sicilia o emigrare.

Siracusa, lì 14/02/2007 scrive la FN Progettazioni

Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente
Segreteria del C.R.U. (Consiglio Regionale dell’Urbanistica)
P A L E R M O

Dipartimento Urbanistica
Direttore Generale
P A L E R M O

Oggetto: Conferenza dei Servizi, ex art. 5 D.P.R. n. 509/1997 per l’esame di due progetti preliminari per la realizzazione del Porto turistico di Avola.


Questa Società, venuta a conoscenza del pronunciamento in itinere di Codesto Spett.le Consiglio, in ordine all’acquisizione da parte della Conferenza in oggetto, del parere sotto il profilo Urbanistico-Pianificatorio, giusto art. 5 comma 2 lett a) del D.P.R. 509/97, tiene a rappresentare quanto segue:
- La Conferenza dei Servizi, in palese violazione di Legge, ed alfine di scongiurare ogni possibile diversa decisione da parte dei componenti, per i quali corre l’obbligo di valutare e darne conto (art. 4 comma 2 D.P.R. 509/97), ha omesso la trattazione delle opposizioni, al progetto della Cappa S.r.l., presentate rispettivamente da: FN Progettazioni S.r.l. – Sig. Ercole Pilade accomandatario de “La Cantinaccia s.a.s.” – Ing. Antonio Avantifiori, D.T. della Società GE.CO. SUD s.r.l. facente parte dell’A.T.I. presentatrice del progetto promotore (alleg.1).
Si omette la trasmissione dell’opposizione della FN Progettazioni S.r.l., l’unica trasmessa dal Comune di Avola, come potuto accertare in data 12/02/2007 c/o l’Ufficio del Dirigente Arch. Annaloro e si trasmettono in copia le altre due (alleg. 2 e 3).
Si precisa che il Sig. Ercole Pilade de “La Cantinaccia s.a.s” oltre che interessato per Legge (la zona è gravata di vincolo paesaggistico), è rappresentato nell’A.T.I. che ha chiesto al Comune di Avola la Concessione dell’area D01 per la realizzazione di un albergo (alleg. 4), mentre l’Ing. Antonio Avantifiori ha ritenuto rimarcare che la mancata realizzazione delle infrastrutture nella sottozona D03 è di pregiudizio alla fattibilità del porto stesso (vedi Alleg. 2 e 3).
Oltre a quanto sopra evidenziato, una serie di affermazioni mendaci ha caratterizzato la valutazione del progetto preliminare presentato da questa Società e precisamente:
- La discordanza del perimetro dell’area d’intervento, alla scala di rappresentazione di un progetto preliminare, è solo pretestuosa, ed ove discordanza ci fosse questa è dovuta alla realtà dei luoghi accertata con sopralluogo diretto della FN Progettazioni, non già alla cartografia di P.R.P. fornita dal Comune di Avola.
- La trattazione del progetto è stata indetta dallo stesso Comune per la specifica realizzazione portuale e per un importo di opere pari a € 21.112.000,00 (Alleg. 5) pertanto in ogni caso non è prevista dallo stesso P.R.P. alcuna edificazione di tipo abitativo (residenza, mini appartamenti e locali commerciali in assenza di piano commerciale Comunale).
 Nessuna difformità può attribuirsi alla modificazione della viabilità, in quanto le N.T.A. di P.R.P. espressamente la consentano anzi ribadiscono che una tale fattispecie non potrà comportare variante al P.R.P..
- Quanto alle asserite modifiche con cui si presentano le sottozone D02 per insediamenti artigianali e D03 per infrastrutture del porto è sufficiente verificare cosa ripropone in alternativa il progetto della Cappa, cioè lo spostamento di queste attività su area di interesse pubblico nel P.R.G., per consentire la speculazione edilizia privata in quelle adiacenti ai vecchi magazzini della marineria locale, violando l’art. 2 del D.P.R. 509/97, dove è richiesto un progetto preliminare redatto ai sensi dell’art. 16 della L. 109/94.
Allora, se la regola che deve valere per il promotore dell’iniziativa (art. 3, D.P.R. 509/97) è quella secondo cui:
“Art. 16 - Attività di studio e progettazione
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.”,
quale norma consente ai progettisti della Cappa (ingg. Giuseppe Malandrino e M. Antonio Rizzo, già progettisti del P.R.P. di Avola) di affrancarsi da tutto questo?
Forse il fatto che la legge è uguale per tutti, ma per qualcuno è più uguale?
Infine l’ultimo capolavoro, i componenti della conferenza dei servizi lo compiono assumendo quali prescrizioni per l’approvazione del progetto della Cappa, tutte le opposizioni formulate da questa Società nel suo ricorso.
Poiché Codesto Organo ha dato sempre prova di rigore e coerenza nella trattazione della delicata materia urbanistica e paesistica in ambito Regionale, è ad Esso che ci si rivolge con fiducia per il ripristino della legalità violata, stante che la materia delle violazioni urbanistiche e paesistiche afferisce al diritto penale.
Pubblicata da: Franco Nobile il 15-02-2007 10:30 in Comunicati

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