Portopalo di Capo Passero Approdo di Levante "Port-ONE"

Portopalo di Capo Passero Approdo di Levante "Port-ONE" PUO’ PRENDERE IL LARGO IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE


Port-ONE >>>>>



Art. 75 L. R. 16 aprile 2003 n. 7 – D.P.R. 509/97

Art. 5.
Esame del progetto

1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura dell'autorità marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.
2. I progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare:
a) la regione, per la ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per la verifica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;
b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorità competente al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 2, comma 2;
e) l'ufficio del Genio civile opere marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica delle opere;
f) l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, per gli aspetti dominicali;
g) il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico;
h) la capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione;
i) il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza;
l) il comando marittimo autonomo della Sicilia;
m)il comando zona fari;
n) il compartimento Ferrovie dello Stato;
o) l'Ufficio del Genio civile opere marittime ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali;
p) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.
3. Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno novanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria competenza previa acquisizione del parere dei propri organi tecnici consultivi.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché quelle di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
5. La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità.
6. La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura.
7. L'individuazione di cui al comma 6 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
8. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara.
9. Ai fini della tutela delle zone di interesse ambientale disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni o gli enti locali da esse delegati danno immediata comunicazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 nella conferenza di servizi di cui al presente articolo. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione esercita, nei termini di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 431 del 1985, i poteri surrogatori e di annullamento previsti nella disposizione medesima.
10. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di esame dei progetti preliminari.

Pubblicata da: Franco Nobile il 26-01-2007 18:58 in Comunicati

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