Il 3 luglio 2013 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. Serie I° Speciale, l’ordinanza del TAR Sicilia di Catania, con la quale il Giudice Amministrativo ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali che regolamentano la istituzione dei Parchi e delle riserve sollevata dall’avv. Gambuzza nell’interesse del Consorzio di Tutela.
Nella seduta del 16 luglio 2013, il Cda del Consorzio ha dato mandato all’avvocato Giuseppe Gambuzza, legale del Consorzio, di costituirsi nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale per difendere l’interesse del Consorzio e dei produttori della IGP pomodoro di Pachino.
Nella memoria depositata il 22 luglio 2013, l’avv. Gambuzza ha ribadito la illegittimità delle norme regionali sulla istituzione dei parchi e delle riserve in quanto in palese contrasto con l’art. 22 della 394 del 1991 e per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) della Carta Costituzionale. Afferma l’avv. Gambuzza: “La legge regionale 98 del 1981 prevede, infatti, quale unica forma di partecipazione dei comuni al procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali la possibilità di formulare osservazioni nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, con riferimento all’art. 4, comma 1, lett. a), nonché la designazione di tre esperti (art. 3, comma 1, lett. e), da parte delle tre principali associazioni dei comuni, da nominare nell’ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Tali forme partecipative sono previste esclusivamente con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, mentre nessuna forma di partecipazione dei comuni e degli enti esponenziali è prevista con riferimento al procedimento istitutivo delle singole aree protette. Il diritto di partecipazione introdotto dalla legge Quadro Nazionale n. 394 del 1991 in favore degli enti locali ha ad oggetto il procedimento di istituzione della singola area protetta e si realizza anche mediante lo svolgimento di conferenze per la redazione di un documento di indirizzo che abbia ad oggetto i diversi aspetti naturalistici, economici e sociali coinvolti dalla istituzione della riserva. La violazione del diritto di partecipazione di cui all’art. 22 della L. 394 del 1991 compromette in modo irreversibile i diritti e gli interessi della comunità locale e ciò legittima la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate. Inoltre, la modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, introducendo all’art. 117, seconda comma lett. s) la competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, ha mutato il quadro di riferimento in cui si inseriva la legge n. 394 del 1991, prevedendo che le competenza legislative in materia di tutela spettano esclusivamente allo stato, mentre le regioni possono esercitare soltanto funzioni amministrative di tutela se ed in quanto ad esse conferite dallo Stato, in attuazione del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118, primo comma, Cost.”.
Il Presidente Fortunato ed il direttore Chiaramida, da sempre in prima linea contro la istituzione della riserva sulla area nella quale ricade la indicazione geografica protetta, si dichiarano fiduciosi nell’esito di questa importante battaglia per la tutela dei diritti dei produttori del pomodoro di Pachino e della città stessa.