"I nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) non possono, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi".
Lo ha stabilito la III sezione penale della Cassazione, con sentenza depositata ieri.
Una sentenza che di fatto esonera i siti dagli obblighi imposti dalla legge agli organi di informazione
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